Acque e acquedotti - Norme della Provincia autonoma di Bolzano in materia di canoni per le utenze di acqua pubblica - Fissazione, con decorrenza dal 1° luglio 2004, dell'ammontare del canone delle concessioni per le derivazioni di acqua pubblica ad uso idroelettrico che sviluppano oltre 3.000 chilowatt di potenza in 24 euro per ogni chilowatt - Introduzione del criterio dell'aumento progressivo, anziché proporzionale, del canone per l'uso idroelettrico - Denunciata violazione di numerosi parametri costituzionali - Sopravvenuta abrogazione della norma direttamente censurata - Necessità di un nuovo esame della rilevanza delle questioni sollevate - Restituzione degli atti al rimettente.
Devono essere restituiti al rimettente gli atti relativi alle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 29 della legge della Provincia autonoma di Bolzano 8 aprile 2004, n. 1 e 3, commi 1 e 2, della legge provinciale 29 agosto 2000, n. 13, impugnati, in riferimento agli artt. 3, 23, 24, 41, 97, 113, 117, commi primo, secondo, lett. e) ed s), e terzo, e 120 Cost., nonché agli artt. 5, 9 e 13 dello statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige e 1 e 1-bis del d.P.R. n. 235 del 1977, nelle parti in cui, modificando l'art. 1, comma 1, della legge provinciale n. 10 del 1983, rispettivamente, fissano, con decorrenza dal 1° luglio 2004, l'ammontare del canone delle concessioni per le derivazioni di acqua pubblica ad uso idroelettrico che sviluppano oltre 3.000 chilowatt di potenza in 24 euro per ogni chilowatt e introducono per la prima volta il criterio dell'aumento progressivo, anziché proporzionale, del canone per l'uso idroelettrico. Infatti, successivamente alla deliberazione dell'ordinanza di rimessione, l'art. 31, comma 1, lett. a), della legge provinciale n. 15 del 2010 ha disposto l'abrogazione dell'art. 1, comma 1, lett. c), della legge provinciale n. 10 del 1983, cioè della norma direttamente censurata dal rimettente, con la conseguenza che appare necessario un nuovo esame della rilevanza delle questioni sollevate.
Sulla spettanza al rimettente del compito di valutare gli effetti che l'abrogazione della norma oggetto di censura produce sulla definizione del giudizio a quo, in particolare avuto riguardo al profilo della perdurante applicabilità della predetta norma ai procedimenti in corso, in assenza di espressa disposizione di legge che disponga in tal senso, v., ex plurimis, le citate ordinanze n. 162/2010 e n. 145/2010.