Ordinanza 180/2011 (ECLI:IT:COST:2011:180)
Massima numero 35675
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente MADDALENA  - Redattore GROSSI
Udienza Pubblica del  07/06/2011;  Decisione del  07/06/2011
Deposito del 08/06/2011; Pubblicazione in G. U. 15/06/2011
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Circolazione stradale - Patente di guida rilasciata da Stato extracomunitario - Conversione della patente italiana - Possibilità che avvenga sottoponendo l'interessato a prova d'esame nella propria lingua e/o in inglese - Denunciata violazione delle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute in materia di tutela dei diritti dello straniero - Intrinseca ed insanabile contraddittorietà delle argomentazioni addotte - Omessa spiegazione della pregiudizialità del richiesto vaglio di costituzionalità - Aberratio ictus - Carente motivazione in ordine alla non manifesta infondatezza - Manifesta inammissibilità della questione.

Testo

E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 136, comma 7, cod. strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), impugnato, in relazione agli artt. 2, 4 e 10 Cost., nella parte in cui non prevede che la conversione nella patente italiana di quella rilasciata da stato extracomunitario possa avvenire, come in molti altri paesi comunitari e non, sottoponendo l'interessato a prova d'esame nella propria lingua e/o in inglese. Premesso che il comma 2 del citato art. 136 consente la conversione di un equipollente documento di guida rilasciato da uno Stato non comunitario solo in presenza di accordi bilaterali e a condizione di reciprocità, dovendo altrimenti lo straniero, entro un anno dall'acquisizione della residenza in Italia, necessariamente conseguire ex novo una patente italiana mediante il superamento del prescritto esame di guida; il riferimento alla disciplina della conversione della patente estera risulta del tutto inappropriato, in quanto l'opponente nel giudizio a quo è cittadino bosniaco, munito di patente conseguita nel proprio paese in corso di validità, la quale - non essendo ricompresa la Bosnia Erzegovina tra i paesi extracomunitari con cui vigono convenzioni per la sostituzione delle patenti - non è conseguentemente convertibile. Da ciò si appalesa l'intrinseca ed insanabile contraddittorietà delle argomentazioni contenute nell'ordinanza di rimessione, le quali si basano sull'errato presupposto di una diretta (ma non spiegata) interrelazione tra la necessità dello svolgimento dell'esame (richiesto allo straniero extracomunitario titolare di patente estera non convertibile, entro un anno dall'acquisto della residenza in Italia) e la convertibilità della patente (istituto che, qualora applicabile, prescinde completamente dall'espletamento dell'esame medesimo). Sotto altro profilo, il giudice a quo, non dubitando affatto della legittimità della sanzione irrogata all'opponente, in applicazione della norma censurata, bensì contestando la disciplina del rilascio della patente, fa derivare l'asserita lesione degli evocati parametri non già dalla norma denunciata, quanto piuttosto dalle disposizioni (neppure individuate) riguardanti lo svolgimento delle prove per il conseguimento della patente italiana, riguardo alle quali non é spiegato in alcun modo la pregiudizialità del richiesto vaglio di costituzionalità per la definizione del thema decidendum del giudizio principale. La sottoposizione a scrutinio di una disposizione inconferente rispetto all'oggetto delle censure si risolve in un'evidente aberratio ictus. Infine, risulta carente la motivazione sulla non manifesta infondatezza dei dubbi di costituzionalità che vengono riferiti ai singoli parametri in modo del tutto generico ed apodittico. In particolare, il rimettente, da un lato, non individua i principi consuetudinari di diritto internazionale generalmente riconosciuti che, a suo dire, sarebbero stati tradotti negli artt. 7 e 23 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e che tramite l'obbligo di conformazione ex art. 10, primo comma, Cost. sarebbero incorporati nell'ordinamento italiano; dall'altro, richiama genericamente la CEDU nel suo contenuto complessivo, senza considerare che le relative disposizioni possono integrare, quali norme interposte, il parametro (nella specie neppure evocato) dell'art. 117, primo comma, Cost.

Sulla necessità per lo straniero di conseguire ex novo, entro un anno dall'acquisizione della residenza in Italia, una patente italiana mediante il superamento del prescritto esame di guida, v. la citata ordinanza n. 76/2000.

Per l'inammissibilità delle questioni fondate su argomentazioni intrinsecamente ed insanabilmente contraddittorie, v. le citate sentenze n. 360/2010 e n. 294/2010.

Per l'inammissibilità, anche manifesta, delle questioni in caso di omessa spiegazione della pregiudizialità del richiesto vaglio di costituzionalità per la definizione del thema decidendum del giudizio a quo, v. le seguenti citate decisioni: sentenza n. 48/2011, ordinanze n. 63/2011 e n. 59/2011.

Sull'aberratio ictus, v. le citate ordinanze n. 126/2011 e n. 120/2011.

Sulla manifesta inammissibilità delle questioni per carente motivazione sulla non manifesta infondatezza, v. le citate ordinanze n. 126/2011 e n. 347/2010.

In relazione all'efficacia rafforzata che l'art. 10 Cost. accorda alle norme generalmente riconosciute dal diritto internazionale, v. la citata sentenza n. 15/1996.

Nel senso che le disposizioni della CEDU possono integrare, quali norme interposte, il parametro dell'art. 117, primo comma, Cost., v. le citate sentenze n. 113/2011, n. 80/2011, n. 1/2011, n. 196/2010, n. 187/2010, n. 138/2010, n. 317/2009, n. 311/2009, n. 39/2008, n. 349/2007 e n. 348/2007.



Atti oggetto del giudizio

codice della strada (d.lgs. 30.4.1992, n. 285)    n.   art. 136  co. 7

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 2

Costituzione  art. 4

Costituzione  art. 10

Altri parametri e norme interposte

dichiarazione universale dei diritti dell'uomo    n.   art. 7  

dichiarazione universale dei diritti dell'uomo    n.   art. 23  

convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (Roma 04/11/1950)    n.   art.