Espropriazione per pubblica utilità - Aree agricole ed aree non suscettibili di classificazione edificatoria - Indennità di espropriazione - Determinazione in base al valore agricolo medio della coltura in atto o di quella più redditizia nella regione agraria di appartenenza dell'area da espropriare - Elusione del necessario ragionevole legame con il valore di mercato del bene ablato - Violazione degli obblighi internazionali derivanti dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo - Lesione della tutela costituzionalmente garantita all'espropriato - Illegittimità costituzionale - Assorbimento degli ulteriori profili.
E' costituzionalmente illegittimo, per contrasto con l'art. 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 1 del primo protocollo addizionale della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, nell'interpretazione datane dalla Corte di Strasburgo, e con l'art. 42, terzo comma, Cost., l'art. 5-bis, comma 4, del d.l. 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, in combinato disposto con gli artt. 15, primo comma, secondo periodo, e 16, commi quinto e sesto, della legge 22 ottobre 1971, n. 865, come sostituiti dall'art. 14 della legge 28 gennaio, n. 10. La censurata normativa prevede che l'indennità di espropriazione per le aree agricole e per le aree non suscettibili di classificazione edificatoria sia commisurata ad un valore - quello agricolo medio della coltura in atto o di quella più redditizia nella regione agraria di appartenenza dell'area da espropriare, annualmente calcolato da apposite commissioni provinciali - che prescinde dall'area oggetto del procedimento espropriativo ed ignora ogni dato valutativo inerente ai requisiti specifici del bene. Restano così trascurate le caratteristiche di posizione del suolo, il valore intrinseco del terreno (che non si limita alle colture in esso praticate, ma consegue anche alla presenza di elementi come l'acqua, l'energia elettrica, l'esposizione), la maggiore o minore perizia nella conduzione del fondo e quant'altro può incidere sul valore venale di esso. Il criterio, dunque, ha un carattere inevitabilmente astratto che elude il ragionevole legame con il valore di mercato del bene ablato, prescritto dalla giurisprudenza della Corte di Strasburgo e coerente, del resto, con il serio ristoro richiesto dalla consolidata giurisprudenza costituzionale. Fermo restando che il legislatore non ha il dovere di commisurare integralmente l'indennità di espropriazione al valore di mercato e che non sempre é garantita dalla CEDU una riparazione integrale, l'esigenza di effettuare una valutazione di congruità dell'indennizzo espropriativo, determinato applicando eventuali meccanismi di correzione sul valore di mercato, impone che quest'ultimo sia assunto quale termine di riferimento dal legislatore, in guisa da garantire il giusto equilibrio tra l'interesse generale e gli imperativi della salvaguardia dei diritti fondamentali degli individui. (Restano assorbiti gli ulteriori profili dedotti in riferimento all'art. 3 Cost.).
Per il noto criterio secondo cui, ai fini dell'identificazione del thema decidendum, il dispositivo dell'ordinanza di rimessione va interpretato in riferimento alla motivazione, v. la citata sentenza n. 236/2009.
Sui rapporti tra l'art. 117, primo comma, Cost. e le norme della CEDU, v. le citate sentenze n. 349/2007 e n. 348/2007.
Nel senso che l'indennizzo assicurato all'espropriato dall'art. 42, terzo comma, Cost. non può essere fissato in una misura irrisoria o meramente simbolica, ma deve rappresentare un serio ristoro, v., ex multis, le citate sentenze n. 173/1991, n. 1022/1988, n. 355/1985, n. 223/1983 e n. 5/1980.
Per la non fondatezza di questioni di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 24 e 42, terzo comma, Cost., dell'art. 5-bis, comma 4, del d.l. n. 333 del 1992, v. la citata sentenza n. 261/1997.
Sulla necessità che il legislatore assuma come termine di riferimento per la determinazione dell'indennizzo espropriativo il valore di mercato del bene ablato, v. la citata sentenza n. 1165/1988.