Sentenza 181/2011 (ECLI:IT:COST:2011:181)
Massima numero 35677
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente MADDALENA  - Redattore CRISCUOLO
Udienza Pubblica del  07/06/2011;  Decisione del  07/06/2011
Deposito del 10/06/2011; Pubblicazione in G. U. 15/06/2011
Massime associate alla pronuncia:  35676  35678


Titolo
Espropriazione per pubblica utilità - Indennità nel caso di esproprio di un'area non edificabile - Determinazione in base al valore agricolo medio del tipo di coltura prevalente nella zona o in atto nell'area da espropriare - Disciplina riproduttiva del criterio di calcolo già dichiarato in contrasto con la Costituzione - Illegittimità costituzionale in via consequenziale.

Testo

La dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 5-bis, comma 4, del d.l. 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, in combinato disposto con gli artt. 15, primo comma, secondo periodo, e 16, commi quinto e sesto, della legge 22 ottobre 1971, n. 865, come sostituiti dall'art. 14 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, comporta, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, la dichiarazione di illegittimità costituzionale in via consequenziale dell'art. 40, commi 2 e 3, del d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, recante la nuova normativa in materia di espropriazione. Detta norma adotta, ai fini della determinazione dell'indennità nel caso di esproprio di un'area non edificabile, il criterio del valore agricolo medio del tipo di coltura prevalente nella zona o in atto nell'area da espropriare e, quindi, contiene una disciplina che riproduce quella già dichiarata in contrasto con la Costituzione. Peraltro, tale declaratoria non può essere estesa anche al comma 1 del citato art. 40, il quale, in relazione all'esproprio di un'area non edificabile ma coltivata (il caso di area non coltivata è previsto dal comma 2), stabilisce che l'indennità definitiva è determinata in base al criterio del valore agricolo, tenendo conto delle colture effettivamente praticate sul fondo e del valore dei manufatti edilizi legittimamente realizzati, anche in relazione all'esercizio dell'azienda agricola. La mancata previsione del valore agricolo medio e il riferimento alle colture effettivamente praticate sul fondo consentono un'interpretazione della norma costituzionalmente orientata, comunque demandata ai giudici ordinari.



Atti oggetto del giudizio

decreto del Presidente della Repubblica  08/06/2001  n. 327  art. 40  co. 2

decreto del Presidente della Repubblica  08/06/2001  n. 327  art. 40  co. 3

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte

legge  11/03/1953  n. 87  art. 27