Espropriazione per pubblica utilità - Indennità nel caso di esproprio di un'area non edificabile - Determinazione in base al valore agricolo medio del tipo di coltura prevalente nella zona o in atto nell'area da espropriare - Disciplina riproduttiva del criterio di calcolo già dichiarato in contrasto con la Costituzione - Illegittimità costituzionale in via consequenziale.
La dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 5-bis, comma 4, del d.l. 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, in combinato disposto con gli artt. 15, primo comma, secondo periodo, e 16, commi quinto e sesto, della legge 22 ottobre 1971, n. 865, come sostituiti dall'art. 14 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, comporta, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, la dichiarazione di illegittimità costituzionale in via consequenziale dell'art. 40, commi 2 e 3, del d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, recante la nuova normativa in materia di espropriazione. Detta norma adotta, ai fini della determinazione dell'indennità nel caso di esproprio di un'area non edificabile, il criterio del valore agricolo medio del tipo di coltura prevalente nella zona o in atto nell'area da espropriare e, quindi, contiene una disciplina che riproduce quella già dichiarata in contrasto con la Costituzione. Peraltro, tale declaratoria non può essere estesa anche al comma 1 del citato art. 40, il quale, in relazione all'esproprio di un'area non edificabile ma coltivata (il caso di area non coltivata è previsto dal comma 2), stabilisce che l'indennità definitiva è determinata in base al criterio del valore agricolo, tenendo conto delle colture effettivamente praticate sul fondo e del valore dei manufatti edilizi legittimamente realizzati, anche in relazione all'esercizio dell'azienda agricola. La mancata previsione del valore agricolo medio e il riferimento alle colture effettivamente praticate sul fondo consentono un'interpretazione della norma costituzionalmente orientata, comunque demandata ai giudici ordinari.