Espropriazione per pubblica utilità - Aree agricole ed aree non suscettibili di classificazione edificatoria - Indennità di espropriazione - Determinazione in base al valore agricolo medio della coltura in atto o di quella più redditizia nella regione agraria di appartenenza dell'area da espropriare - Criteri per la valutazione di edificabilità delle aree - Denunciata violazione del principio di uguaglianza e degli obblighi internazionali derivanti dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo - Difetto di rilevanza - Inammissibilità della questione.
E' inammissibile, per difetto di rilevanza, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5-bis, comma 3, del d.l. 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 117 Cost. ed all'art. 1 del primo protocollo addizionale della Convenzione europea dei diritti dell'uomo. Premesso che la censurata disposizione è diretta ad individuare i criteri per la valutazione di edificabilità delle aree, nel caso di specie è pacifico, ed emerge dall'ordinanza di rimessione, che il suolo de quo, oggetto di cessione volontaria con acconto e riserva di conguaglio, è stato dichiarato non edificatorio con sentenza non definitiva della Corte rimettente. Quest'ultima, pertanto, non deve fare applicazione della norma suddetta, in ordine alla quale, del resto, non si rinviene nell'ordinanza una specifica motivazione diretta a spiegare le ragioni della sua evocazione.