Sentenza 182/2011 (ECLI:IT:COST:2011:182)
Massima numero 35679
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente MADDALENA - Redattore LATTANZI
Udienza Pubblica del
07/06/2011; Decisione del
07/06/2011
Deposito del 10/06/2011; Pubblicazione in G. U. 15/06/2011
Titolo
Bilancio e contabilità pubblica - Norme della Regione Toscana - Riduzione dei costi di funzionamento della Regione in applicazione della disciplina statale di contenimento della spesa per gli apparati amministrativi - Determinazione, ad opera della Giunta regionale, dell'ammontare complessivo della riduzione, e possibilità di modulare le percentuali di risparmio in misura diversa rispetto a quanto disposto dalla normativa nazionale - Ricorso del Governo - Lamentato contrasto con la disciplina statale di principio in materia di "coordinamento della finanza pubblica" - Erroneo presupposto interpretativo - Non fondatezza della questione.
Bilancio e contabilità pubblica - Norme della Regione Toscana - Riduzione dei costi di funzionamento della Regione in applicazione della disciplina statale di contenimento della spesa per gli apparati amministrativi - Determinazione, ad opera della Giunta regionale, dell'ammontare complessivo della riduzione, e possibilità di modulare le percentuali di risparmio in misura diversa rispetto a quanto disposto dalla normativa nazionale - Ricorso del Governo - Lamentato contrasto con la disciplina statale di principio in materia di "coordinamento della finanza pubblica" - Erroneo presupposto interpretativo - Non fondatezza della questione.
Testo
Non è fondata, per erroneo presupposto interpretativo, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, della legge della Regione Toscana 29 dicembre 2010, n. 65, in quanto la disposizione censurata, nel consentire alla Giunta regionale di determinare l'ammontare complessivo della riduzione delle proprie spese di funzionamento, rispetto al livello raggiunto nel 2009, contrasterebbe con l'art. 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, il quale, al fine di ridurre il costo degli apparati amministrativi, prescrive un taglio, secondo percentuali prestabilite, di numerose voci di spesa proprie delle amministrazioni statali, stabilendo altresì, al comma 20, che le singole disposizioni con cui tali tagli sono stati indicati nel corpo dello stesso art. 6 costituiscono principi di coordinamento della finanza pubblica per Regioni, Province autonome ed enti del Servizio sanitario nazionale. Infatti, la norma impugnata non è contraria a quella interposta assunta nel significato che correttamente la Regione le ha attribuito, in quanto l'art. 6 del decreto-legge n. 78 del 2010 non intende imporre alle Regioni l'osservanza puntuale ed incondizionata dei singoli precetti di cui si compone e può considerarsi espressione di un principio fondamentale della finanza pubblica in quanto stabilisce, rispetto a specifiche voci di spesa, limiti puntuali che si applicano integralmente allo Stato, mentre vincolano le Regioni, le Province autonome e gli enti del Servizio sanitario nazionale solo come limite complessivo di spesa.
Non è fondata, per erroneo presupposto interpretativo, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, della legge della Regione Toscana 29 dicembre 2010, n. 65, in quanto la disposizione censurata, nel consentire alla Giunta regionale di determinare l'ammontare complessivo della riduzione delle proprie spese di funzionamento, rispetto al livello raggiunto nel 2009, contrasterebbe con l'art. 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, il quale, al fine di ridurre il costo degli apparati amministrativi, prescrive un taglio, secondo percentuali prestabilite, di numerose voci di spesa proprie delle amministrazioni statali, stabilendo altresì, al comma 20, che le singole disposizioni con cui tali tagli sono stati indicati nel corpo dello stesso art. 6 costituiscono principi di coordinamento della finanza pubblica per Regioni, Province autonome ed enti del Servizio sanitario nazionale. Infatti, la norma impugnata non è contraria a quella interposta assunta nel significato che correttamente la Regione le ha attribuito, in quanto l'art. 6 del decreto-legge n. 78 del 2010 non intende imporre alle Regioni l'osservanza puntuale ed incondizionata dei singoli precetti di cui si compone e può considerarsi espressione di un principio fondamentale della finanza pubblica in quanto stabilisce, rispetto a specifiche voci di spesa, limiti puntuali che si applicano integralmente allo Stato, mentre vincolano le Regioni, le Province autonome e gli enti del Servizio sanitario nazionale solo come limite complessivo di spesa.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Toscana
29/12/2010
n. 65
art. 1
co. 1
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 3
Altri parametri e norme interposte
decreto legge 31/05/2010
n. 78
art. 6
legge 30/07/2010
n. 122
art.