Sentenza 182/2011 (ECLI:IT:COST:2011:182)
Massima numero 35680
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente MADDALENA - Redattore LATTANZI
Udienza Pubblica del
07/06/2011; Decisione del
07/06/2011
Deposito del 10/06/2011; Pubblicazione in G. U. 15/06/2011
Titolo
Bilancio e contabilità pubblica - Sanità pubblica - Norme della Regione Toscana - Misure di contenimento della spesa delle aziende e degli enti del servizio sanitario regionale - Determinazione del tetto di spesa per il personale delle aziende e degli enti del servizio sanitario regionale per l'anno 2011 con riferimento alla spesa dell'anno 2006, anziché con riferimento alla spesa dell'anno 2004 come previsto dalla normativa nazionale - Violazione della disciplina statale di principio in materia di "coordinamento della finanza pubblica" - Illegittimità costituzionale.
Bilancio e contabilità pubblica - Sanità pubblica - Norme della Regione Toscana - Misure di contenimento della spesa delle aziende e degli enti del servizio sanitario regionale - Determinazione del tetto di spesa per il personale delle aziende e degli enti del servizio sanitario regionale per l'anno 2011 con riferimento alla spesa dell'anno 2006, anziché con riferimento alla spesa dell'anno 2004 come previsto dalla normativa nazionale - Violazione della disciplina statale di principio in materia di "coordinamento della finanza pubblica" - Illegittimità costituzionale.
Testo
E' costituzionalmente illegittimo l'art. 12, comma 2, lett. b), della legge della Regione Toscana 29 dicembre 2010, n. 65, il quale dispone che, per l'anno 2011, enti ed aziende del servizio sanitario regionale limitino le spese per il personale all'ammontare sostenuto nel 2006, ridotto dell'1,4%, per contrasto con l'art. 2, comma 71, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, secondo cui tali spese non possono, per il triennio 2010-2012, eccedere il livello raggiunto nel 2004, diminuito anche in tal caso dell'1,4%, posto che tale ultima norma esprime un principio di coordinamento della finanza pubblica.
E' costituzionalmente illegittimo l'art. 12, comma 2, lett. b), della legge della Regione Toscana 29 dicembre 2010, n. 65, il quale dispone che, per l'anno 2011, enti ed aziende del servizio sanitario regionale limitino le spese per il personale all'ammontare sostenuto nel 2006, ridotto dell'1,4%, per contrasto con l'art. 2, comma 71, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, secondo cui tali spese non possono, per il triennio 2010-2012, eccedere il livello raggiunto nel 2004, diminuito anche in tal caso dell'1,4%, posto che tale ultima norma esprime un principio di coordinamento della finanza pubblica.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Toscana
29/12/2010
n. 65
art. 12
co. 2
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 3
Altri parametri e norme interposte
legge 23/12/2009
n. 191
art. 2
co. 71