Sentenza 183/2011 (ECLI:IT:COST:2011:183)
Massima numero 35682
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente MADDALENA  - Redattore LATTANZI
Udienza Pubblica del  07/06/2011;  Decisione del  07/06/2011
Deposito del 10/06/2011; Pubblicazione in G. U. 15/06/2011
Massime associate alla pronuncia:  35683


Titolo
Reati e pene - Circostanze attenuanti generiche - Imputato, recidivo reiterato ex art. 99, quarto comma, cod. pen., chiamato a rispondere di taluno dei delitti di cui all'art. 407, comma 2, lett. a ), cod. proc. pen. per il quale sia prevista una pena non inferiore nel minimo a cinque anni - Impossibilità per il giudice di tenere conto, ai fini del riconoscimento delle suddette attenuanti, della condotta del reo susseguente al reato - Eccezione di inammissibilità della questione per difetto di motivazione sulla rilevanza - Reiezione.

Testo

Non può essere accolta, in quanto infondata, l'eccezione, formulata dalla difesa dello Stato, di inammissibilità per carenza di motivazione sulla rilevanza della questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione, dell'art. 62-bis, secondo comma, del codice penale, come sostituito dall'art. 1, comma 1, della legge 5 dicembre 2005, n. 251 (Modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi, di usura e di prescrizione), nella parte in cui, nel caso di recidivo reiterato ex art. 99, quarto comma, cod. pen., chiamato a rispondere di taluno dei delitti di cui all'art. 407, comma 2, lettera a), cod. proc. pen., per il quale sia prevista una pena non inferiore nel minimo a cinque anni, non consente di fondare sui parametri di cui al secondo comma dell'art. 133 cod. pen., in particolare sul comportamento susseguente al reato, la concessione dell'attenuante di cui all'art. 62-bis, primo comma, cod. pen. Il rimettente ha infatti precisato che l'imputato ha ammesso gli addebiti e che proprio per questa ragione, e per la collaborazione data nel corso delle indagini, il pubblico ministero ha chiesto l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche: e ciò è sufficiente per ritenere la questione rilevante nel giudizio a quo.



Atti oggetto del giudizio

codice penale    n.   art. 62  co. 2

legge  05/12/2005  n. 251  art. 1  co. 1

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 27  co. 3

Altri parametri e norme interposte