Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale - Oggetto - Delimitazione - Ulteriori profili e parametri indicati dalla parte costituita ma non evocati dal giudice a quo - Inammissibilità.
Non possono formare oggetto del giudizio di costituzionalità i parametri costituzionali ed i profili indicati dalla parte privata costituita nel giudizio diversi ed ulteriori rispetto a quelli evocati dal rimettente. Infatti, l'oggetto del giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale è limitato alle norme ed ai parametri indicati, pur se implicitamente, nell'ordinanza di rimessione, non potendo essere presi in considerazione, oltre i limiti in queste fissati, ulteriori questioni o profili di costituzionalità dedotti dalle parti, sia che siano stati eccepiti ma non fatti propri dal giudice a quo, sia che siano diretti ad ampliare o modificare successivamente il contenuto della stessa ordinanza.
In senso analogo, v. sentenza n. 42 del 2011; ordinanza n. 139 del 2011.