Appalti pubblici - Norme della Regione Sardegna - Procedura di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, forniture e servizi in attuazione della direttiva 2004/18/CE del 31 marzo 2004 - Previsione che, per gli appalti sotto soglia comunitaria, la facoltà di esclusione automatica non possa essere esercitata nel caso in cui il numero delle offerte ammesse sia inferiore a cinque anziché a dieci - Difformità rispetto alla normativa statale, con incidenza negativa sul livello minimo di concorrenza che deve essere garantito - Illegittimità costituzionale in parte qua - Conseguente applicazione della disciplina statale.
E' costituzionalmente illegittimo l'articolo 20, comma 9, della legge della Regione Sardegna 7 agosto 2007, n. 5, nella parte in cui dispone che, «qualora il numero delle offerte ammesse sia inferiore a cinque, non si applica» «l'esclusione automatica di cui al comma 8», anziché prevedere che la facoltà di esclusione automatica non è esercitabile quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a dieci, in quanto, anche qualora una Regione sia titolare di competenza legislativa primaria nella materia dei lavori pubblici di interesse regionale, essa non può prevedere l'esclusione automatica nei casi in cui non sia consentita dalla norma statale e, quindi, non può stabilire una disciplina diversa da quella nazionale, poiché incide negativamente sul livello della concorrenza che deve essere garantito agli imprenditori operanti sul mercato.
V., in senso analogo, sentenze nn. 114/2011 e 160/2009.