Prezzi e tariffe - Norme della Regione Friuli-Venezia Giulia - Contributi sull'acquisto di carburanti per autotrazione effettuato da persone fisiche residenti nella Regione e da ONLUS - Previsione dell'erogazione diretta da parte del gestore tramite corrispondente riduzione del prezzo e del successivo rimborso effettuato dalla Regione - Ricorso del Governo - Lamentata indiretta riduzione dell'accisa gravante sui carburanti nonché differenziazione della tassazione su base regionale, in contrasto con la normativa comunitaria - Esclusione - Non fondatezza della questione.
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 11 agosto 2010, n. 14, proposta, in riferimento all'art. 117, primo comma, della Costituzione ed alla direttiva 2003/96/CE per lamentata indiretta riduzione dell'accisa gravante sui carburanti con differenziazione su base regionale, in contrasto con la normativa comunitaria. Non sussiste infatti la dedotta violazione della direttiva invocata, la quale peraltro non contiene alcuna norma che impedisca una differenziazione su base regionale del "prezzo" dei prodotti energetici, una volta rispettati i limiti minimi di tassazione imposti. E che tali limiti minimi siano rispettati non viene in alcun modo revocato in dubbio, né dal ricorrente, né dal raffronto fra i livelli di tassazione nazionali e comunitari. Del resto, nella ricognizione dei limiti che l'armonizzazione europea determina, è necessario apprezzare il sistema al giusto, tenendo presente che il contributo di cui si discorre si inscrive nell'ambito di un riparto costituzionale di competenze in cui è evidente pure un grado di autonomia finanziaria afferente all'accisa, della quale la Regione dispone in base all'art. 49 del proprio Statuto, approvato con legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, e sul quale l'ordinamento comunitario, rispettato nel minimo della tassazione armonizzata, non ha inteso incidere, salvi i profili di potenziale distorsione del mercato che un simile assetto potrebbe in concreto determinare.
In tema, v. citata sentenza n. 115/2010.