Sentenza 185/2011 (ECLI:IT:COST:2011:185)
Massima numero 35688
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente MADDALENA - Redattore TESAURO
Udienza Pubblica del
07/06/2011; Decisione del
07/06/2011
Deposito del 10/06/2011; Pubblicazione in G. U. 15/06/2011
Titolo
Prezzi e tariffe - Norme della Regione Friuli-Venezia Giulia - Contributi sull'acquisto di carburanti per autotrazione effettuato da persone fisiche residenti nella Regione e da ONLUS - Ricorso del Governo - Lamentata introduzione, con riguardo ad alcuni soggetti qualificabili come "imprese", di aiuti di Stato non consentiti - Genericità delle censure proposte - Inammissibilità della questione.
Prezzi e tariffe - Norme della Regione Friuli-Venezia Giulia - Contributi sull'acquisto di carburanti per autotrazione effettuato da persone fisiche residenti nella Regione e da ONLUS - Ricorso del Governo - Lamentata introduzione, con riguardo ad alcuni soggetti qualificabili come "imprese", di aiuti di Stato non consentiti - Genericità delle censure proposte - Inammissibilità della questione.
Testo
E' inammissibile, per la genericità dei termini in cui è stata formulata, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 11 agosto 2010, n. 14, sollevata in relazione all'art. 117, primo comma, Cost. e agli artt. 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, in quanto il ricorrente si è limitato a sostenere soltanto che il contributo in questione consisterebbe in un vantaggio per alcuni soggetti qualificabili come «imprese», senza dedurre alcun riferimento agli altri elementi che possano consentire di ritenere integrabile la nozione di aiuto di Stato vietato dal Trattato, pur nei limiti della competenza attribuita al giudice nazionale e, per esso, alla Corte costituzionale, nella sua posizione di unico giudice chiamato a pronunciarsi sulla controversia in un giudizio di legittimità costituzionale in via principale.
E' inammissibile, per la genericità dei termini in cui è stata formulata, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 11 agosto 2010, n. 14, sollevata in relazione all'art. 117, primo comma, Cost. e agli artt. 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, in quanto il ricorrente si è limitato a sostenere soltanto che il contributo in questione consisterebbe in un vantaggio per alcuni soggetti qualificabili come «imprese», senza dedurre alcun riferimento agli altri elementi che possano consentire di ritenere integrabile la nozione di aiuto di Stato vietato dal Trattato, pur nei limiti della competenza attribuita al giudice nazionale e, per esso, alla Corte costituzionale, nella sua posizione di unico giudice chiamato a pronunciarsi sulla controversia in un giudizio di legittimità costituzionale in via principale.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia
11/08/2010
n. 14
art. 3
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 1
Altri parametri e norme interposte
trattato unione europea
n.
art. 107
trattato unione europea
n.
art. 108