Sentenza 185/2011 (ECLI:IT:COST:2011:185)
Massima numero 35689
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente MADDALENA - Redattore TESAURO
Udienza Pubblica del
07/06/2011; Decisione del
07/06/2011
Deposito del 10/06/2011; Pubblicazione in G. U. 15/06/2011
Titolo
Prezzi e tariffe - Norme della Regione Friuli-Venezia Giulia - Contributi sull'acquisto di carburanti per autotrazione effettuato da persone fisiche residenti nella Regione e da ONLUS - Previsione dell'erogazione diretta da parte del gestore tramite corrispondente riduzione del prezzo e successivo rimborso effettuato dalla Regione - Ricorso del Governo - Denunciata violazione dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario con conseguente violazione della competenza esclusiva statale in materia di rapporti tra lo Stato e l'Unione Europea - Genericità ed assertività della censura nonché inconferenza del parametro evocato - Inammissibilità della questione.
Prezzi e tariffe - Norme della Regione Friuli-Venezia Giulia - Contributi sull'acquisto di carburanti per autotrazione effettuato da persone fisiche residenti nella Regione e da ONLUS - Previsione dell'erogazione diretta da parte del gestore tramite corrispondente riduzione del prezzo e successivo rimborso effettuato dalla Regione - Ricorso del Governo - Denunciata violazione dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario con conseguente violazione della competenza esclusiva statale in materia di rapporti tra lo Stato e l'Unione Europea - Genericità ed assertività della censura nonché inconferenza del parametro evocato - Inammissibilità della questione.
Testo
E' inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 11 agosto 2010, n. 14, sollevata in relazione all'art. 117, secondo comma, lett. a), Cost., in quanto, non rispettando i vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, la Regione avrebbe invaso la competenza esclusiva dello Stato in materia di rapporti tra lo Stato e l'Unione europea. In proposito, risulta non solo la genericità ed assertività della censura ma anche l'inconferenza del parametro evocato, che non può essere considerato un diverso ed ulteriore presidio, rispetto agli artt. 11 e 117, primo comma, Cost., del rispetto dei vincoli comunitari.
E' inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 11 agosto 2010, n. 14, sollevata in relazione all'art. 117, secondo comma, lett. a), Cost., in quanto, non rispettando i vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, la Regione avrebbe invaso la competenza esclusiva dello Stato in materia di rapporti tra lo Stato e l'Unione europea. In proposito, risulta non solo la genericità ed assertività della censura ma anche l'inconferenza del parametro evocato, che non può essere considerato un diverso ed ulteriore presidio, rispetto agli artt. 11 e 117, primo comma, Cost., del rispetto dei vincoli comunitari.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia
11/08/2010
n. 14
art. 3
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 2
Altri parametri e norme interposte
direttiva CE 23/10/2003
n. 96
art.