Sentenza 186/2011 (ECLI:IT:COST:2011:186)
Massima numero 35690
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente MADDALENA - Redattore FRIGO
Udienza Pubblica del
07/06/2011; Decisione del
07/06/2011
Deposito del 10/06/2011; Pubblicazione in G. U. 15/06/2011
Titolo
Borsa - Intermediazione finanziaria - Abuso di informazioni privilegiate - Sanzioni amministrative pecuniarie comminate dalla CONSOB - Previsione che la confisca, obbligatoria, ove non possa essere eseguita direttamente sul prodotto, sul profitto e sui beni utilizzati per commettere l'illecito, ha luogo su "denaro, beni o altre utilità di valore equivalente" - Lamentata irragionevolezza nonché violazione del principio di proporzionalità della risposta sanzionatoria - Eccepita inammissibilità della questione per irrilevanza - Reiezione.
Borsa - Intermediazione finanziaria - Abuso di informazioni privilegiate - Sanzioni amministrative pecuniarie comminate dalla CONSOB - Previsione che la confisca, obbligatoria, ove non possa essere eseguita direttamente sul prodotto, sul profitto e sui beni utilizzati per commettere l'illecito, ha luogo su "denaro, beni o altre utilità di valore equivalente" - Lamentata irragionevolezza nonché violazione del principio di proporzionalità della risposta sanzionatoria - Eccepita inammissibilità della questione per irrilevanza - Reiezione.
Testo
In relazione alla questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 27 Cost., dell'art. 187-sexies, commi 1 e 2, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52) - nella parte in cui dispone che l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, previste dal medesimo capo del decreto legislativo, importi sempre la confisca del prodotto, del profitto e dei beni utilizzati per commettere l'illecito e che, ove la confisca non possa essere eseguita direttamente, essa debba avere obbligatoriamente luogo su "denaro, beni o altre utilità di valore equivalente" - va respinta l'eccezione preliminare di inammissibilità prospettata sotto il profilo della rilevanza, poiché nel giudizio a quo viene in rilievo non soltanto la disposizione del comma 1 dell'art. 187-sexies, ma anche quella del comma 2, in forza della quale detta confisca, ove non eseguibile in modo diretto, può aver luogo per equivalente.
In relazione alla questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 27 Cost., dell'art. 187-sexies, commi 1 e 2, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52) - nella parte in cui dispone che l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, previste dal medesimo capo del decreto legislativo, importi sempre la confisca del prodotto, del profitto e dei beni utilizzati per commettere l'illecito e che, ove la confisca non possa essere eseguita direttamente, essa debba avere obbligatoriamente luogo su "denaro, beni o altre utilità di valore equivalente" - va respinta l'eccezione preliminare di inammissibilità prospettata sotto il profilo della rilevanza, poiché nel giudizio a quo viene in rilievo non soltanto la disposizione del comma 1 dell'art. 187-sexies, ma anche quella del comma 2, in forza della quale detta confisca, ove non eseguibile in modo diretto, può aver luogo per equivalente.
Atti oggetto del giudizio
decreto legislativo
24/02/1998
n. 58
art. 187
co. 2
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 27
Altri parametri e norme interposte