Sentenza 186/2023 (ECLI:IT:COST:2023:186)
Massima numero 45779
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SCIARRA  - Redattore PATRONI GRIFFI
Udienza Pubblica del  06/07/2023;  Decisione del  06/07/2023
Deposito del 09/10/2023; Pubblicazione in G. U. 11/10/2023
Massime associate alla pronuncia:  45777  45778  45780


Titolo
Salute (Tutela della) - Profilassi internazionale - Vaccinazioni anti SARS-CoV-2 - Obblighi vaccinali per il personale che svolge a qualsiasi titolo la propria attività lavorativa nelle strutture di cui all'art. 8-ter del d.lgs. n. 502 del 1992 (nel caso di specie: dipendente di azienda socio-sanitaria territoriale svolgente c.d. lavoro agile), a prescindere dalle modalità di svolgimento - Requisito essenziale per lo svolgimento dell'attività suddetta - Denunciata irragionevolezza - Insussistenza - Non fondatezza della questione. (Classif. 230003).

Testo

È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata dal Tribunale di Brescia, sez. lavoro, previdenza e assistenza obbligatoria, in riferimento all’art. 3 Cost., sotto il profilo dell’irragionevolezza dell’indiscriminata imposizione dell’obbligo a prescindere dalle modalità di svolgimento dell’attività lavorativa, dell’art. 4-ter, commi 1, lett. c), e 2, del d.l. n. 44 del 2021, come convertito e successivamente modificato, «nella parte in cui impone la vaccinazione quale requisito essenziale “per il personale che svolge a qualsiasi titolo la propria attività lavorativa nelle strutture di cui all’articolo 8-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502”». Considerando la gravità e l’imprevedibilità del decorso della pandemia, il legislatore, a seguito della scoperta di un vaccino ritenuto, alla luce delle conoscenze medico-scientifiche allora disponibili, idoneo a ridurre la diffusione della circolazione del virus, ha operato una chiara scelta favorevole a una diffusa vaccinazione, individuando categorie predeterminate sottoposte all’obbligo. La prima è stata quella “sanitaria”, poi quella dei lavoratori impiegati in strutture residenziali, socio-assistenziali, sanitarie e socio-sanitarie, così includendo anche le professioni amministrative, in base alla comunanza del luogo di svolgimento, contemperando la dimensione individuale e quella collettiva del diritto alla salute. Tale scelta si è fondata, non irragionevolmente, sulla rilevante criticità della situazione sanitaria, sicché il sistema avrebbe mal tollerato, in capo alle amministrazioni datrici di lavoro, un’attività di cernita (a monte) e controllo (a valle) delle singole professionalità (e della loro conservazione nel tempo), nonché la distinzione tra modalità di svolgimento dell’attività lavorativa, e in particolare per le ipotesi del c.d. lavoro agile. Né la scelta risulta sproporzionata, perché le norme censurate si inseriscono in un quadro caratterizzato dalla portata della conseguenza dell’inadempimento dell’obbligo vaccinale – rappresentata dalla sospensione del rapporto lavorativo, peraltro priva di conseguenze di tipo disciplinare – e dalla natura transitoria dell’imposizione dell’obbligo vaccinale nonché dalla sua rigorosa modulazione in stretta connessione con l’andamento della situazione pandemica. (Precedenti: S. 185/2023 - mass. 45786; S. 15/2023 – mass. 45317; S. 14/2023 – mass. 45312; S. 5/2018 – mass. 39690).



Atti oggetto del giudizio

decreto-legge  01/04/2021  n. 44  art. 4  co. 1

decreto-legge  01/04/2021  n. 44  art. 4  co. 2

legge  28/05/2021  n. 76  art.   co. 

legge  21/01/2022  n. 3  art.   co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte