Borsa - Intermediazione finanziaria - Abuso di informazioni privilegiate - Sanzioni amministrative pecuniarie comminate dalla CONSOB - Previsione che l'applicazione di esse importa sempre la confisca del prodotto, del profitto e dei beni utilizzati per commettere l'illecito - Lamentata irragionevolezza nonché violazione del principio di proporzionalità della risposta sanzionatoria - Eccepita inammissibilità per incoerenza della motivazione rispetto alla fattispecie concreta - Reiezione.
In relazione alla questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 27 Cost., dell'art. 187-sexies, commi 1 e 2, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52) - nella parte in cui dispone che l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, previste dal medesimo capo del decreto legislativo, importi sempre la confisca del prodotto, del profitto e dei beni utilizzati per commettere l'illecito e che, ove la confisca non possa essere eseguita direttamente, essa debba avere obbligatoriamente luogo su "denaro, beni o altre utilità di valore equivalente" - va respinta l'eccezione preliminare di inammissibilità prospettata sotto il profilo dell'asserita incoerenza. Nel ragionamento svolto dal giudice a quo, infatti, la possibilità che la norma censurata imponga la confisca di valori assai elevati a fronte di fatti che hanno determinato un profitto «non particolarmente ingente» è addotta a dimostrazione dell'attitudine della norma stessa a produrre risultati contrastanti con i parametri costituzionali evocati: ciò non comporta, tuttavia, che, ai fini dell'ammissibilità della questione, la situazione considerata debba risultare riscontrabile anche nella fattispecie concreta oggetto del giudizio a quo.
In senso analogo, ancorché in riferimento a fattispecie del tutto diversa, v. la sentenza n. 250 del 2010.