Sentenza 186/2011 (ECLI:IT:COST:2011:186)
Massima numero 35692
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente MADDALENA  - Redattore FRIGO
Udienza Pubblica del  07/06/2011;  Decisione del  07/06/2011
Deposito del 10/06/2011; Pubblicazione in G. U. 15/06/2011
Massime associate alla pronuncia:  35690  35691


Titolo
Borsa - Intermediazione finanziaria - Abuso di informazioni privilegiate - Sanzioni amministrative pecuniarie comminate dalla CONSOB - Previsione che l'applicazione di esse importa sempre la confisca del prodotto, del profitto e dei beni utilizzati per commettere l'illecito, e che la confisca, ove non possa essere eseguita direttamente, ha luogo obbligatoriamente su "denaro, beni o altre utilità di valore equivalente" - Lamentata irragionevolezza nonché violazione del principio di proporzionalità della risposta sanzionatoria - Petitum oscuro ed indeterminato - Inammissibilità della questione.

Testo

E' inammissibile la questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 27 Cost., dell'art. 187-sexies, commi 1 e 2, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52) - nella parte in cui dispone che l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, previste dal medesimo capo del decreto legislativo, importi sempre la confisca del prodotto, del profitto e dei beni utilizzati per commettere l'illecito e che, ove la confisca non possa essere eseguita direttamente, essa debba avere obbligatoriamente luogo su "denaro, beni o altre utilità di valore equivalente" - in quanto il petitum formulato dal rimettente manca dei necessari requisiti di chiarezza e univocità. Non si comprende, cioè, se la declaratoria di illegittimità costituzionale debba concernere tutte le entità cui si riferisce la norma denunciata, ovvero solo il prodotto e i beni strumentali, ovvero ancora esclusivamente tali ultimi beni; non emerge, inoltre, se venga richiesta a questa Corte una pronuncia ablativa, che rimuova puramente e semplicemente la speciale ipotesi di confisca di cui discute, o se si auspichi, invece, una pronuncia a carattere additivo-manipolativo, che attribuisca - all'autorità amministrativa prima e al giudice poi - il potere di "graduare" la misura ablativa contemplata dalla norma censurata, escludendone in tutto o in parte l'applicazione allorché essa appaia, in concreto, sproporzionata rispetto alla gravità dell'illecito.

Sull'inammissibilità di questioni il cui petitum sia oscuro o indeterminato v., tra le altre, le ordinanze n. 269 del 2009, n. 77 e n. 91 del 2010 e n. 21 del 2011.



Atti oggetto del giudizio

decreto legislativo  24/02/1998  n. 58  art. 187  co. 1

decreto legislativo  24/02/1998  n. 58  art. 187  co. 2

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 27

Altri parametri e norme interposte