Sentenza 187/2011 (ECLI:IT:COST:2011:187)
Massima numero 35693
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente MADDALENA - Redattore NAPOLITANO
Udienza Pubblica del
08/06/2011; Decisione del
08/06/2011
Deposito del 15/06/2011; Pubblicazione in G. U. 22/06/2011
Titolo
Ambiente - Norme della Regione Marche - Servizio idrico integrato - Misure straordinarie relative agli scarichi di acque urbane per l'adeguamento e la realizzazione di impianti di depurazione delle acque reflue urbane e collettamento a impianti di depurazione - Fissazione della data del 31 dicembre 2015 quale termine per la conclusione degli interventi per gli agglomerati urbani con almeno duemila abitanti equivalenti - Conferimento alle Province della possibilità di autorizzare in via provvisoria gli scarichi non a norma - Contrasto con la disciplina statale espressione della competenza esclusiva dello Stato in materia di "tutela dell'ambiente" - Illegittimità costituzionale.
Ambiente - Norme della Regione Marche - Servizio idrico integrato - Misure straordinarie relative agli scarichi di acque urbane per l'adeguamento e la realizzazione di impianti di depurazione delle acque reflue urbane e collettamento a impianti di depurazione - Fissazione della data del 31 dicembre 2015 quale termine per la conclusione degli interventi per gli agglomerati urbani con almeno duemila abitanti equivalenti - Conferimento alle Province della possibilità di autorizzare in via provvisoria gli scarichi non a norma - Contrasto con la disciplina statale espressione della competenza esclusiva dello Stato in materia di "tutela dell'ambiente" - Illegittimità costituzionale.
Testo
E' costituzionalmente illegittimo l'art. 30 della legge della Regione Marche 15 novembre 2010, n. 16, in quanto la disciplina regionale (che, in relazione agli scarichi di acque urbane per l'adeguamento e la realizzazione di impianti di depurazione delle acque reflue urbane e collettamento a impianti di depurazione, fissa la data del 31 dicembre 2015 quale termine per la conclusione degli interventi per gli agglomerati urbani con almeno duemila abitanti equivalenti e conferisce alle Province della possibilità di autorizzare in via provvisoria gli scarichi non a norma) prevede strumenti che incidono sulla tutela ambientale in senso deteriore rispetto a quelli approntati dallo Stato esorbitando nei confronti dei limiti competenziali stabiliti dall'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., il cui rispetto impone che solo allo Stato spetti di decidere anche per ciò che riguarda possibili trattamenti derogatori, qualora vi siano gravi situazioni contingenti.
E' costituzionalmente illegittimo l'art. 30 della legge della Regione Marche 15 novembre 2010, n. 16, in quanto la disciplina regionale (che, in relazione agli scarichi di acque urbane per l'adeguamento e la realizzazione di impianti di depurazione delle acque reflue urbane e collettamento a impianti di depurazione, fissa la data del 31 dicembre 2015 quale termine per la conclusione degli interventi per gli agglomerati urbani con almeno duemila abitanti equivalenti e conferisce alle Province della possibilità di autorizzare in via provvisoria gli scarichi non a norma) prevede strumenti che incidono sulla tutela ambientale in senso deteriore rispetto a quelli approntati dallo Stato esorbitando nei confronti dei limiti competenziali stabiliti dall'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., il cui rispetto impone che solo allo Stato spetti di decidere anche per ciò che riguarda possibili trattamenti derogatori, qualora vi siano gravi situazioni contingenti.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Marche
15/11/2010
n. 16
art. 30
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 2
Altri parametri e norme interposte
decreto legislativo 03/04/2006
n. 152
art. 100
decreto legislativo 03/04/2006
n. 152
art. 116
decreto legislativo 03/04/2006
n. 152
art. 149
decreto legislativo 11/05/1999
n. 152
art. 27