Sentenza 187/2011 (ECLI:IT:COST:2011:187)
Massima numero 35694
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente MADDALENA - Redattore NAPOLITANO
Udienza Pubblica del
08/06/2011; Decisione del
08/06/2011
Deposito del 15/06/2011; Pubblicazione in G. U. 22/06/2011
Titolo
Ambiente - Norme della Regione Marche - Servizio idrico integrato - Dichiarazione che il servizio idrico integrato, in quanto di interesse generale riconducibile a diritti fondamentali della persona, non rientra tra i servizi pubblici locali a rilevanza economica - Ricorso del Governo - Richiesta di sospensione dell'esecuzione dell'impugnata disposizione - Trattazione in tempi brevi della questione rispetto alla presentazione del ricorso - Non sussistenza dei presupposti per l'esame della sospensiva.
Ambiente - Norme della Regione Marche - Servizio idrico integrato - Dichiarazione che il servizio idrico integrato, in quanto di interesse generale riconducibile a diritti fondamentali della persona, non rientra tra i servizi pubblici locali a rilevanza economica - Ricorso del Governo - Richiesta di sospensione dell'esecuzione dell'impugnata disposizione - Trattazione in tempi brevi della questione rispetto alla presentazione del ricorso - Non sussistenza dei presupposti per l'esame della sospensiva.
Testo
Riguardo all'impugnazione dell'art. 40, comma 2, della legge regionale n. 16 del 2010 - il quale prevede testualmente che «il servizio idrico integrato in quanto di interesse generale riconducibile ai diritti fondamentali della persona non rientra tra i servizi pubblici locali a rilevanza economica» - deve preliminarmente osservarsi che, essendo trattata la questione di legittimità costituzionale di siffatta norma in tempi ravvicinati rispetto alla presentazione del ricorso, non mette conto esaminare se ricorrano o meno gli estremi per procedere alla richiesta sospensione della esecuzione, ex art. 35 della legge n. 87 del 1953, dell'atto impugnato.
Riguardo all'impugnazione dell'art. 40, comma 2, della legge regionale n. 16 del 2010 - il quale prevede testualmente che «il servizio idrico integrato in quanto di interesse generale riconducibile ai diritti fondamentali della persona non rientra tra i servizi pubblici locali a rilevanza economica» - deve preliminarmente osservarsi che, essendo trattata la questione di legittimità costituzionale di siffatta norma in tempi ravvicinati rispetto alla presentazione del ricorso, non mette conto esaminare se ricorrano o meno gli estremi per procedere alla richiesta sospensione della esecuzione, ex art. 35 della legge n. 87 del 1953, dell'atto impugnato.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Marche
15/11/2010
n. 16
art. 40
co. 2
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte
legge 11/03/1953
n. 87
art. 35