Sentenza 187/2011 (ECLI:IT:COST:2011:187)
Massima numero 35694
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente MADDALENA  - Redattore NAPOLITANO
Udienza Pubblica del  08/06/2011;  Decisione del  08/06/2011
Deposito del 15/06/2011; Pubblicazione in G. U. 22/06/2011
Massime associate alla pronuncia:  35693  35695  35696


Titolo
Ambiente - Norme della Regione Marche - Servizio idrico integrato - Dichiarazione che il servizio idrico integrato, in quanto di interesse generale riconducibile a diritti fondamentali della persona, non rientra tra i servizi pubblici locali a rilevanza economica - Ricorso del Governo - Richiesta di sospensione dell'esecuzione dell'impugnata disposizione - Trattazione in tempi brevi della questione rispetto alla presentazione del ricorso - Non sussistenza dei presupposti per l'esame della sospensiva.

Testo
Riguardo all'impugnazione dell'art. 40, comma 2, della legge regionale n. 16 del 2010 - il quale prevede testualmente che «il servizio idrico integrato in quanto di interesse generale riconducibile ai diritti fondamentali della persona non rientra tra i servizi pubblici locali a rilevanza economica» - deve preliminarmente osservarsi che, essendo trattata la questione di legittimità costituzionale di siffatta norma in tempi ravvicinati rispetto alla presentazione del ricorso, non mette conto esaminare se ricorrano o meno gli estremi per procedere alla richiesta sospensione della esecuzione, ex art. 35 della legge n. 87 del 1953, dell'atto impugnato.

Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Marche  15/11/2010  n. 16  art. 40  co. 2

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte

legge  11/03/1953  n. 87  art. 35