Sentenza 187/2011 (ECLI:IT:COST:2011:187)
Massima numero 35696
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente MADDALENA  - Redattore NAPOLITANO
Udienza Pubblica del  08/06/2011;  Decisione del  08/06/2011
Deposito del 15/06/2011; Pubblicazione in G. U. 22/06/2011
Massime associate alla pronuncia:  35693  35694  35695


Titolo
Ambiente - Porti - Norme della Regione Marche - Disciplina in materia di gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati - Previsione che i Comuni territorialmente competenti curino le procedure relative all'affidamento del servizio di gestione dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico e che tra le funzioni amministrative dei Comuni concernenti la manutenzione dei porti siano ricomprese le procedure relative all'affidamento del servizio di gestione dei rifiuti portuali - Contrasto con la normativa statale espressione della competenza legislativa esclusiva dello Stato nella materia "tutela dell'ambiente e dell'ecosistema" - Illegittimità costituzionale.

Testo
E' costituzionalmente illegittimo l'art. 40, commi 7 e 8, della legge della Regione Marche 15 novembre 2010, n. 16, in quanto il legislatore regionale ha inteso allocare, con un suo atto legislativo, la funzione amministrativa relativa alla cura delle procedure finalizzate all'affidamento del servizio di gestione della categoria di rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico presso l'ente territoriale Comune, laddove la legge dello Stato (art. 5, comma 4, del d.lgs. n. 182 del 2003) ha, viceversa, individuato nella Regione il soggetto pubblico cui tale funzione è assegnata. Orbene, se è vero che tali disposizioni prevedono, la prima, l'assegnazione alla competenza regionale sia della predisposizione, adozione e aggiornamento dei piani di gestione dei rifiuti, che della regolamentazione della attività di gestione dei rifiuti stessi e, la seconda, che nel piano regionale di gestione dei rifiuti sia trattata anche la questione dei «flussi di rifiuti disciplinati da una normativa comunitaria specifica» (che nel caso di specie è costituita dalla Direttiva 27 novembre 2000, n. 2000/59/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio relativa agli impianti di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi e i residui di carico), tuttavia non è dato ricavare da ciò la conseguenza che alla Regione spetti anche la facoltà di riallocare al Comune, con un suo atto legislativo, la funzione amministrativa di cui all'art. 5, comma 4, del d.lgs. n. 182 del 2003.

Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Marche  15/11/2010  n. 16  art. 42  co. 7

legge della Regione Marche  15/11/2010  n. 16  art. 42  co. 9

legge della Regione Marche  12/10/2009  n. 24  art. 4  co. 1

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 2

Altri parametri e norme interposte

decreto legislativo  24/06/2003  n. 182  art. 5    co. 4  

direttiva CE  27/11/2000  n. 59  art.