Sentenza 188/2011 (ECLI:IT:COST:2011:188)
Massima numero 35697
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente MADDALENA  - Redattore CASSESE
Udienza Pubblica del  08/06/2011;  Decisione del  08/06/2011
Deposito del 15/06/2011; Pubblicazione in G. U. 22/06/2011
Massime associate alla pronuncia:  35698


Titolo
Elezioni - Norme della Regione Puglia per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale - Possibilità di attribuire ai gruppi di liste collegate con il Presidente eletto un premio di seggi aggiuntivi tale da determinare l'elezione di un numero di consiglieri superiore a quello fissato dallo statuto regionale - Eccezione di inammissibilità della questione per mancato esperimento del tentativo di interpretare la censurata disposizione in modo costituzionalmente orientato - Reiezione.

Testo

Nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 10, comma 1, lett. j), della legge della Regione Puglia 28 gennaio 2005, n. 2, impugnato, in riferimento all'art. 123 Cost. ed all'art. 24, comma 1, dello statuto regionale, nella parte in cui consentirebbe di attribuire ai gruppi di liste collegate con il Presidente eletto un premio di seggi aggiuntivi tale da determinare l'elezione di un numero di consiglieri superiore a quello statutariamente fissato, non è fondata l'eccezione di inammissibilità della questione, sollevata dalla difesa regionale e dalle parti private, perché il rimettente non avrebbe esperito il tentativo di interpretare la censurata disposizione in modo costituzionalmente orientato. Innanzitutto, il giudice a quo precisa che l'antinomia tra lo statuto e la legge elettorale regionale non può essere risolta in via meramente ermeneutica, poiché, avendo gli artt. 122 e 123 Cost. delineato per le citate fonti due distinte sfere di competenza, i rapporti tra le relative previsioni non soggiacciono al criterio cronologico. Il rimettente, pertanto, motiva in senso non implausibile circa la rilevanza della questione. Inoltre, il legislatore pugliese ha espressamente recepito le norme statali (art. 15, comma 13, n. 6, della legge n. 108 del 1968) che disciplinano il premio aggiuntivo di maggioranza e vi ha apportato una modifica, sostituendo la formula «lista regionale» con quella «candidato Presidente». Ne derivano l'applicabilità della norma censurata, diretta ad attribuire il cosiddetto «doppio premio», e la rilevanza della relativa questione di costituzionalità.



Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Puglia  28/01/2005  n. 2  art. 10  co. 1

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 123

Altri parametri e norme interposte

statuto regione Puglia    n.   art. 24    co. 1