Sentenza 188/2011 (ECLI:IT:COST:2011:188)
Massima numero 35698
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente MADDALENA  - Redattore CASSESE
Udienza Pubblica del  08/06/2011;  Decisione del  08/06/2011
Deposito del 15/06/2011; Pubblicazione in G. U. 22/06/2011
Massime associate alla pronuncia:  35697


Titolo
Elezioni - Norme della Regione Puglia per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale - Possibilità di attribuire ai gruppi di liste collegate con il Presidente eletto un premio di seggi aggiuntivi tale da determinare l'elezione di un numero di consiglieri superiore a quello fissato dallo statuto regionale - Violazione della riserva statutaria concernente la determinazione del numero dei membri del Consiglio regionale - Illegittimità costituzionale.

Testo

È costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 123 Cost. e dell'art. 24, comma 1, dello statuto regionale, l'art. 10, comma 1, lett. j), della legge della Regione Puglia 28 gennaio 2005, n. 2, in quanto consente di attribuire ai gruppi di liste collegate con il Presidente eletto un premio di seggi aggiuntivi tale da determinare l'elezione di un numero di consiglieri superiore a quello statutariamente fissato. Premesso che l'art. 123 Cost. prevede l'esistenza nell'ordinamento regionale ordinario di vere e proprie riserve normative a favore della fonte statutaria, nel cui ambito rientra la determinazione del numero dei membri del Consiglio, e che l'art. 24, comma 1, dello statuto pugliese indica un numero fisso di seggi consiliari, stabilendo che «Il Consiglio regionale è composto da settanta consiglieri»; la censurata disposizione della legge elettorale regionale - recependo il meccanismo del premio aggiuntivo di maggioranza (cosiddetto «doppio premio») previsto dall'art. 15, comma 13, della legge statale n. 108 del 1968, peraltro parzialmente modificato nel contenuto attraverso il riferimento ai voti riservati al candidato Presidente risultato eletto, anziché alla cifra elettorale regionale conseguita dalla lista regionale - determina, ove ricorrano i presupposti per la sua applicazione, un aumento del numero dei seggi consiliari indicato dallo statuto.

Con riferimento al complesso riparto costituzionale della materia elettorale regionale tra le diverse fonti normative statali e regionali, v. le citate sentenze n. 45/2011 e n. 2/2004.

Sul rapporto tra statuto e legge regionale, disegnato dalla Costituzione in termini sia di gerarchia che di competenza, v. le citate sentenze n. 4/2010, n. 188/2007, n. 272/2004, n. 2/2004 e n. 196/2003.

Nel senso che la composizione dell'organo legislativo regionale rappresenta una fondamentale «scelta politica sottesa alla determinazione della "forma di governo" della Regione», v. la citata sentenza n. 3/2006.

Sulla necessità che la legge elettorale regionale si armonizzi con la forma di governo, v. la citata sentenza n. 4/2010.

In relazione all'«improprietà» della tecnica legislativa impiegata nel censurato art. 10, comma 1, lett. j), della legge della Regione Puglia n. 2 del 2005, v. la citata sentenza n. 196/2003.

Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Puglia  28/01/2005  n. 2  art. 10  co. 1

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 123

Altri parametri e norme interposte

statuto regione Puglia    n.   art. 24    co. 1