Sentenza 189/2011 (ECLI:IT:COST:2011:189)
Massima numero 35699
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente MADDALENA  - Redattore MAZZELLA
Udienza Pubblica del  08/06/2011;  Decisione del  08/06/2011
Deposito del 15/06/2011; Pubblicazione in G. U. 22/06/2011
Massime associate alla pronuncia:  35700  35701  35702


Titolo
Impiego pubblico - Norme della Regione Basilicata - Possibilità, per la Giunta regionale e per l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, di conferire, temporaneamente ma senza alcun limite, posti di dirigente, rimasti vacanti dopo l'espletamento delle procedure per l'attribuzione dell'incarico a dirigenti esterni, a dipendenti apicali del comparto in possesso di determinati requisiti - Violazione del principio del pubblico concorso e contrasto con il principio di buon andamento della pubblica amministrazione - Illegittimità costituzionale - Assorbimento della ulteriore questione.

Testo

E' costituzionalmente illegittimo l'art. 2, comma 10, della legge della Regione Basilicata 25 ottobre 2010, n. 31. La norma censurata, nel conferire alla Giunta e al Consiglio il potere di coprire, temporaneamente ma senza alcun limite, posti di dirigente a personale interno privo delle necessarie qualifiche, si presta ad essere utilizzata per aggirare il principio del carattere aperto e pubblico dei sistemi di selezione del personale dirigente, esplicitazione del principio del pubblico concorso, di cui all'art. 97 Cost. Al contempo, consentendo, di fatto, che le funzioni dirigenziali siano affidate stabilmente a soggetti privi della necessaria attitudine professionale, si pone in contrasto anche con il principio di buon andamento della pubblica amministrazione.

In senso analogo, v. citate sentenze n. 213/2010 e n. 215/2009.



Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Basilicata  25/10/2010  n. 31  art. 2  co. 10

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 97

Costituzione  art. 117  co. 2

Altri parametri e norme interposte

decreto legislativo  30/03/2001  n. 165  art. 19    co. 6