Sentenza 189/2011 (ECLI:IT:COST:2011:189)
Massima numero 35700
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente MADDALENA  - Redattore MAZZELLA
Udienza Pubblica del  08/06/2011;  Decisione del  08/06/2011
Deposito del 15/06/2011; Pubblicazione in G. U. 22/06/2011
Massime associate alla pronuncia:  35699  35701  35702


Titolo
Impiego pubblico - Norme della Regione Basilicata - Personale già in servizio presso Segreterie particolari degli amministratori regionali e poi transitato nei ruoli della Regione con contratto a tempo indeterminato - Riconoscimento, ai fini contributivi, del periodo di servizio antecedente all'immissione in ruolo - Violazione della competenza esclusiva statale in materia di previdenza sociale - Illegittimità costituzionale.

Testo

E' costituzionalmente illegittimo l'art. 5 della legge della Regione Basilicata 25 ottobre 2010, n. 31. Infatti, la disposizione censurata, nell'attribuire ad un rapporto di lavoro essenzialmente precario, quale quello presso le segreterie particolari degli amministratori regionali, una qualificazione di lavoro subordinato, al solo fine di incrementare il trattamento pensionistico dei dipendenti, incide nella materia della «previdenza sociale» che, in base a quanto disposto dall'art. 117, secondo comma, lett. o), Cost., rientra nella competenza esclusiva dello Stato.

In senso analogo, v. citate sentenze n. 268/2007, n. 50/2005, n. 287/2004.



Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Basilicata  25/10/2010  n. 31  art. 5  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 2

Altri parametri e norme interposte