Salute (Tutela della) - Profilassi internazionale - Vaccinazioni anti SARS-CoV-2 - Obblighi vaccinali per il personale che svolge a qualsiasi titolo la propria attività lavorativa nelle strutture di cui all'art. 8-ter del d.lgs. n. 502 del 1992 (nel caso di specie: dipendente di azienda socio-sanitaria territoriale), a prescindere dalle modalità di svolgimento - Requisito essenziale per lo svolgimento dell'attività suddetta - Denunciata disparità di trattamento e violazione del diritto al lavoro - Difetto di motivazione - Inammissibilità delle questioni. (Classif. 230003).
Sono dichiarate inammissibili, per difetto di adeguata motivazione sulla non manifesta infondatezza, le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal Tribunale di Brescia, sez. lavoro, previdenza e assistenza obbligatoria, in riferimento agli artt. 3, sotto il profilo della disparità di trattamento rispetto ai lavoratori con contratti esterni, e 4 Cost., dell’art. 4-ter, commi 1, lett. c), e 2, del d.l. n. 44 del 2021, come conv. e successivamente modificato, «nella parte in cui impone la vaccinazione quale requisito essenziale “per il personale che svolge a qualsiasi titolo la propria attività lavorativa nelle strutture di cui all’articolo 8-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502”». Quanto alla prima questione, l’argomentazione del rimettente risulta significativamente povera; quanto alla violazione dell’art. 4 Cost., il giudice a quo non svolge alcuna specifica considerazione in ordine al profilo della non manifesta infondatezza, limitandosi l’apparato argomentativo a poche righe dal carattere eminentemente tautologico. (Precedenti: S. 108/2023 – mass. 45553; S. 237/2021 – mass. 44419).