Sentenza 189/2011 (ECLI:IT:COST:2011:189)
Massima numero 35701
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente MADDALENA - Redattore MAZZELLA
Udienza Pubblica del
08/06/2011; Decisione del
08/06/2011
Deposito del 15/06/2011; Pubblicazione in G. U. 22/06/2011
Titolo
Impiego pubblico - Norme della Regione Basilicata - Possibilità, per la Giunta regionale e per l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, di conferire temporaneamente, ma senza alcun limite, incarichi dirigenziali a dipendenti apicali non in possesso della relativa qualifica - Estensione di tale sistema di selezione dei dirigenti, già ritenuto dalla Corte inidoneo ad assicurarne la necessaria professionalità, agli enti ed alle aziende dipendenti dalla Regione - Violazione del principio del pubblico concorso e contrasto con il principio di buon andamento della pubblica amministrazione - Illegittimità costituzionale.
Impiego pubblico - Norme della Regione Basilicata - Possibilità, per la Giunta regionale e per l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, di conferire temporaneamente, ma senza alcun limite, incarichi dirigenziali a dipendenti apicali non in possesso della relativa qualifica - Estensione di tale sistema di selezione dei dirigenti, già ritenuto dalla Corte inidoneo ad assicurarne la necessaria professionalità, agli enti ed alle aziende dipendenti dalla Regione - Violazione del principio del pubblico concorso e contrasto con il principio di buon andamento della pubblica amministrazione - Illegittimità costituzionale.
Testo
E' costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 97 Cost., l'art. 36 della legge della Regione Basilicata 30 dicembre 2010, n. 33, avendo carattere accessorio rispetto alla disposizione di cui all'art. 2, comma 10, della legge regionale n. 31 del 2010. Il legislatore regionale, con il censurato art. 36, ha, infatti, provveduto a estendere agli enti e alle aziende regionali gli effetti della disposizione di cui all'art. 2, comma 10, della legge n. 31 del 2010, consentendo che anche all'interno dei predetti enti la copertura dei posti di dirigenti possa avvenire nei modi previsti dall'art. 2, comma 10, della legge regionale n. 31 del 2010; sicché la disposizione censurata, estendendo la platea degli enti pubblici che possono avvalersi di un sistema di selezione dei dirigenti già ritenuto inidoneo ad assicurarne la necessaria professionalità, presenta gli stessi profili di illegittimità della prima norma (della legge della Regione Basilicata 30 dicembre 2010, n. 33, art. 2, comma 10), aggravandone la portata lesiva.
E' costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 97 Cost., l'art. 36 della legge della Regione Basilicata 30 dicembre 2010, n. 33, avendo carattere accessorio rispetto alla disposizione di cui all'art. 2, comma 10, della legge regionale n. 31 del 2010. Il legislatore regionale, con il censurato art. 36, ha, infatti, provveduto a estendere agli enti e alle aziende regionali gli effetti della disposizione di cui all'art. 2, comma 10, della legge n. 31 del 2010, consentendo che anche all'interno dei predetti enti la copertura dei posti di dirigenti possa avvenire nei modi previsti dall'art. 2, comma 10, della legge regionale n. 31 del 2010; sicché la disposizione censurata, estendendo la platea degli enti pubblici che possono avvalersi di un sistema di selezione dei dirigenti già ritenuto inidoneo ad assicurarne la necessaria professionalità, presenta gli stessi profili di illegittimità della prima norma (della legge della Regione Basilicata 30 dicembre 2010, n. 33, art. 2, comma 10), aggravandone la portata lesiva.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Basilicata
30/12/2010
n. 33
art. 36
co.
legge della Regione Basilicata
25/10/2010
n. 31
art. 2
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 97
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 117
co. 2
Altri parametri e norme interposte
decreto legislativo 30/03/2001
n. 165
art. 19
co. 6 ter