Sentenza 189/2011 (ECLI:IT:COST:2011:189)
Massima numero 35702
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente MADDALENA - Redattore MAZZELLA
Udienza Pubblica del
08/06/2011; Decisione del
08/06/2011
Deposito del 15/06/2011; Pubblicazione in G. U. 22/06/2011
Titolo
Impiego pubblico - Norme della Regione Basilicata - Ricorso del Governo - Istanza di sospensione dell'efficacia della norme impugnate - Assorbimento della richiesta per intervenuta pronuncia nel merito.
Impiego pubblico - Norme della Regione Basilicata - Ricorso del Governo - Istanza di sospensione dell'efficacia della norme impugnate - Assorbimento della richiesta per intervenuta pronuncia nel merito.
Testo
L'istanza di sospensione dell'esecuzione della legge della Regione Basilicata 25 ottobre 2010, n. 31, presentata ai sensi dell'art. 35 della legge 11 marzo 1953, n. 87, come modificato dall'art. 9, comma 4, della legge 5 giugno 2003, n. 131, deve essere dichiarata assorbita dalla decisione sul merito che, con la definitiva caducazione delle norme censurate, pone rimedio anche al dedotto periculum in mora.
L'istanza di sospensione dell'esecuzione della legge della Regione Basilicata 25 ottobre 2010, n. 31, presentata ai sensi dell'art. 35 della legge 11 marzo 1953, n. 87, come modificato dall'art. 9, comma 4, della legge 5 giugno 2003, n. 131, deve essere dichiarata assorbita dalla decisione sul merito che, con la definitiva caducazione delle norme censurate, pone rimedio anche al dedotto periculum in mora.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Basilicata
25/10/2010
n. 31
art. 2
co. 10
legge della Regione Basilicata
30/12/2010
n. 33
art. 36
co.
legge della Regione Basilicata
25/10/2010
n. 31
art. 2
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 97
Costituzione
art. 117
co. 2
Costituzione
art. 117
co. 2
Altri parametri e norme interposte
decreto legislativo 30/03/2001
n. 165
art. 19
co. 6