Sentenza 190/2011 (ECLI:IT:COST:2011:190)
Massima numero 35833
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente MADDALENA  - Redattore NAPOLITANO
Udienza Pubblica del  08/06/2011;  Decisione del  08/06/2011
Deposito del 15/06/2011; Pubblicazione in G. U. 22/06/2011
Massime associate alla pronuncia:  35703


Titolo
Ambiente - Caccia - Norme della Regione Toscana - Disciplina per l'anno 2010 dell'attività di cattura di uccelli da richiamo appartenenti alle specie cacciabili - Abbattimento o cattura di uccelli selvatici appartenenti alle specie protette - Assenza dei presupposti e delle condizioni poste dalla normativa comunitaria per l'autorizzazione in deroga alla cattura di determinate specie di uccelli - Illegittimità costituzionale - Assorbimento dell'ulteriore profilo di censura nonché della richiesta di sospensiva delle disposizioni impugnate.

Testo

È costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 9 della direttiva 79/409/CEE (oggi riprodotto nell'art. 9 della direttiva 2009/147/CE), l'art. 2 della legge della Regione Toscana 17 settembre 2009, n. 53, che disciplina l'attività di cattura degli uccelli selvatici da richiamo per l'anno 2009, in quanto la motivazione di «consentire in condizioni rigidamente controllate e in modo selettivo la cattura, la detenzione o altri impieghi misurati di uccelli in piccole quantità», seppure formalmente esistente, risulta fondata su petizioni di principio prive di alcun riferimento alle condizioni concrete che avrebbero potuto, in ipotesi, giustificare la deroga adottata.



Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 1

Costituzione  art. 117  co. 2

Altri parametri e norme interposte

legge  11/02/1992  n. 157  art. 4    co. 3  

direttiva CEE  02/04/1979  n. 409  art. 9  

direttiva CE  30/09/2009  n. 147  art. 9