Ambiente - Caccia - Norme della Regione Liguria - Fissazione dell'orario giornaliero del prelievo venatorio - Possibilità di esercitare la caccia da appostamento fisso o temporaneo alla selvaggina migratoria fino a mezz'ora dopo il tramonto, in deroga a quanto stabilito in via generale dalla legge n. 157 del 1992 - Violazione della competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema - Illegittimità costituzionale.
È costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. s), Cost., l'art. 1, comma unico, della legge della Regione Liguria 29 settembre 2010, n. 15, che, nel fissare l'orario giornaliero dell'esercizio venatorio, fa salvo quanto prescritto dall'art. 34, comma 7-bis, della legge regionale n. 29 del 1994, il quale, a sua volta, prevede che la «caccia di selezione agli ungulati è consentita fino ad un'ora dopo il tramonto. La caccia da appostamento fisso o temporaneo alla selvaggina migratoria è consentita fino a mezz'ora dopo il tramonto». Premesso che, ai sensi dell'art. 18, comma 7, della legge n. 157 del 1992, la caccia è in generale consentita da un'ora prima del sorgere del sole fino al tramonto, con la sola eccezione della caccia di selezione degli ungulati, permessa sino ad un'ora dopo il tramonto; la censurata disposizione, in quanto consente la caccia da appostamento fisso o temporaneo alla selvaggina migratoria ancora per mezz'ora dopo il tramonto del sole, oltrepassa il limite ordinariamente fissato per questa dalla citata legge n. 157 e costituente livello minimo di tutela ambientale stabilito dal legislatore statale nell'esercizio della sua competenza esclusiva in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema.
Sull'ascrivibilità della disciplina statale che delimita il periodo entro cui è consentito l'esercizio venatorio al novero delle misure indispensabili per assicurare la sopravvivenza e la riproduzione delle specie cacciabili, rientrando nella materia della tutela dell'ambiente, vincolante per il legislatore regionale, v. le citate sentenze n. 233/2010, n. 193/2010, n. 272/2009 e n. 313/2006.