Energia - Norme della Regione Piemonte - Procedure relative a impianti fotovoltaici non integrati da realizzare su terreni ricompresi in aree di particolare pregio ambientale - Sospensione sine die delle procedure autorizzative - Violazione della disciplina statale concernente le fonti rinnovabili, espressione di principio fondamentale nella materia di competenza legislativa concorrente della produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia - Illegittimità costituzionale - Assorbimento degli ulteriori profili di censura.
E' costituzionalmente illegittimo, in relazione all'art. 117, terzo comma, Cost., l'art. 27 della legge della Regione Piemonte 3 agosto 2010, n. 18 - che sospende le procedure autorizzative in corso o attivate successivamente all'entrata in vigore della legge regionale medesima, relative ad impianti fotovoltaici non integrati, da realizzare su terreni ricompresi in determinate aree di pregio ambientale, individuate dalla Giunta regionale - per contrasto con il principio fondamentale nella materia di competenza legislativa concorrente, della «produzione, trasporto e distribuzione di energia» fissato dall'art. 12, comma 4, del d.lgs. n. 387 del 2003, il quale, ai fini di un bilanciamento tra le esigenze connesse alla produzione di energia e gli interessi ambientali, impone una preventiva ponderazione concertata in ossequio al principio di leale cooperazione, che il citato art. 12 rimette all'emanazione delle linee guida, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con la Conferenza unificata. Infatti, solo in base alla formulazione delle linee guida, ogni Regione potrà adeguare i criteri così definiti alle specifiche caratteristiche dei rispettivi contesti territoriali, non essendo nel frattempo consentito porre limiti di edificabilità degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili su determinate zone del territorio regionale, e nemmeno sospendere le procedure autorizzative per la realizzazione degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili in determinate parti del territorio regionale, fino all'approvazione delle linee guida nazionali.
V. in senso analogo, citate sentenze n. 44/2011; nn. 344, 168, 124 e 119/2010; nn. 382 e 166/2009; n. 364/2006.