Straniero - Ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato - Configurazione della fattispecie come reato - Lamentata lesione dei diritti inviolabili dell'uomo nonché irragionevolezza e disparità di trattamento rispetto a reati analoghi - Asserita violazione dei principi di materialità, di legalità e della finalità rieducativa della pena - Carenze in punto di descrizione della fattispecie concreta e di motivazione sulla rilevanza - Manifesta inammissibilità delle questioni.
Sono manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale, sollevate in relazione agli artt. 2, 3, 25 e 27 della Costituzione, dell'art. 10-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), aggiunto dall'art. 1, comma 16, lettera a), della legge 15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica), che punisce con l'ammenda da 5.000 a 10.000 euro, salvo che il fatto costituisca più grave reato, lo straniero che fa ingresso o si trattiene illegalmente nel territorio dello Stato. Infatti, l'ordinanza di rimessione presenta carenze in punto di descrizione della fattispecie concreta e di motivazione sulla rilevanza tali da precludere lo scrutinio nel merito delle questioni, in quanto il rimettente si limita a riportare un generico capo d'imputazione e non riferisce in modo esaustivo la vicenda concreta oggetto del giudizio, sicché, in mancanza di riferimenti specifici alla fattispecie concreta che ha dato origine all'imputazione, resta inibita la necessaria verifica circa l'influenza della questione di legittimità sulla decisione richiesta al giudice a quo.