Sentenza 194/2011 (ECLI:IT:COST:2011:194)
Massima numero 35708
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
Presidente MADDALENA - Redattore GROSSI
Udienza Pubblica del
20/06/2011; Decisione del
20/06/2011
Deposito del 24/06/2011; Pubblicazione in G. U. 29/06/2011
Titolo
Parlamento - Immunità parlamentari - Procedimento civile per il risarcimento del danno promosso da un magistrato nei confronti di un deputato in relazione a talune dichiarazioni rese nel corso di una trasmissione televisiva - Deliberazione di insindacabilità della Camera dei deputati - Conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sollevato dalla Corte di cassazione, terza sezione civile - Eccezione di inammissibilità del conflitto per carenza del relativo oggetto - Reiezione.
Parlamento - Immunità parlamentari - Procedimento civile per il risarcimento del danno promosso da un magistrato nei confronti di un deputato in relazione a talune dichiarazioni rese nel corso di una trasmissione televisiva - Deliberazione di insindacabilità della Camera dei deputati - Conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sollevato dalla Corte di cassazione, terza sezione civile - Eccezione di inammissibilità del conflitto per carenza del relativo oggetto - Reiezione.
Testo
Nell'ambito del giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato promosso dalla Corte di cassazione nei confronti della Camera dei deputati in relazione alla deliberazione del 10 febbraio 2005, di insindacabilità, ai sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione, delle opinioni espresse da un proprio componente, per le quali è pendente un procedimento civile, promosso da un magistrato per il risarcimento del danno arrecatogli dall'asserito contenuto ingiurioso e diffamatorio delle dichiarazioni rese dal deputato nel corso di una trasmissione televisiva, è infondata l'eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dalla Camera resistente per presunta carenza del relativo oggetto e, quindi, per difetto di un interesse concreto ed attuale al ricorso in capo alla Corte di cassazione. La delibera di insindacabilità adottata dalla Camera, infatti, se pur formalmente resa in relazione ad altra causa, risulta applicabile anche al giudizio nel cui ambito sorge il conflitto de quo, in quanto riferita ai medesimi fatti. Del resto, l'insindacabilità è "qualità" che caratterizza, in sé e ovunque, l'opinione espressa dal parlamentare, la quale, proprio per il fondamento costituzionale che la assiste, è necessariamente destinata ad operare, oggettivamente e soggettivamente, erga omnes, indipendentemente dal tipo di contenzioso da cui ha tratto origine la deliberazione assembleare o dai soggetti fra i quali è instaurato il contenzioso in sede giurisdizionale.
Nell'ambito del giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato promosso dalla Corte di cassazione nei confronti della Camera dei deputati in relazione alla deliberazione del 10 febbraio 2005, di insindacabilità, ai sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione, delle opinioni espresse da un proprio componente, per le quali è pendente un procedimento civile, promosso da un magistrato per il risarcimento del danno arrecatogli dall'asserito contenuto ingiurioso e diffamatorio delle dichiarazioni rese dal deputato nel corso di una trasmissione televisiva, è infondata l'eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dalla Camera resistente per presunta carenza del relativo oggetto e, quindi, per difetto di un interesse concreto ed attuale al ricorso in capo alla Corte di cassazione. La delibera di insindacabilità adottata dalla Camera, infatti, se pur formalmente resa in relazione ad altra causa, risulta applicabile anche al giudizio nel cui ambito sorge il conflitto de quo, in quanto riferita ai medesimi fatti. Del resto, l'insindacabilità è "qualità" che caratterizza, in sé e ovunque, l'opinione espressa dal parlamentare, la quale, proprio per il fondamento costituzionale che la assiste, è necessariamente destinata ad operare, oggettivamente e soggettivamente, erga omnes, indipendentemente dal tipo di contenzioso da cui ha tratto origine la deliberazione assembleare o dai soggetti fra i quali è instaurato il contenzioso in sede giurisdizionale.
Atti oggetto del giudizio
10/02/2005
n.
art.
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 68
co. 1
Altri parametri e norme interposte