Sentenza 194/2011 (ECLI:IT:COST:2011:194)
Massima numero 35709
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
Presidente MADDALENA - Redattore GROSSI
Udienza Pubblica del
20/06/2011; Decisione del
20/06/2011
Deposito del 24/06/2011; Pubblicazione in G. U. 29/06/2011
Titolo
Parlamento - Immunità parlamentari - Procedimento civile per il risarcimento del danno promosso da un magistrato nei confronti di un deputato in relazione a talune dichiarazioni rese nel corso di una trasmissione televisiva - Deliberazione di insindacabilità della Camera dei deputati - Conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sollevato dalla Corte di cassazione, terza sezione civile - Eccezione di inammissibilità del conflitto per mancata precisazione della fattispecie - Reiezione.
Parlamento - Immunità parlamentari - Procedimento civile per il risarcimento del danno promosso da un magistrato nei confronti di un deputato in relazione a talune dichiarazioni rese nel corso di una trasmissione televisiva - Deliberazione di insindacabilità della Camera dei deputati - Conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sollevato dalla Corte di cassazione, terza sezione civile - Eccezione di inammissibilità del conflitto per mancata precisazione della fattispecie - Reiezione.
Testo
Nell'ambito del giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato promosso dalla Corte di cassazione nei confronti della Camera dei deputati in relazione alla deliberazione del 10 febbraio 2005, di insindacabilità, ai sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione, delle opinioni espresse da un proprio componente, per le quali è pendente un procedimento civile, promosso da un magistrato per il risarcimento del danno arrecatogli dall'asserito contenuto ingiurioso e diffamatorio delle dichiarazioni rese dal deputato nel corso di una trasmissione televisiva, è infondata l'eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dalla Camera resistente per asserita carenza degli elementi sufficienti a definire la materia del conflitto. Nel ricorso vengono, infatti, individuati con sufficiente chiarezza i termini essenziali della controversia, ai limitati fini del giudizio di competenza della Corte.
Nell'ambito del giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato promosso dalla Corte di cassazione nei confronti della Camera dei deputati in relazione alla deliberazione del 10 febbraio 2005, di insindacabilità, ai sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione, delle opinioni espresse da un proprio componente, per le quali è pendente un procedimento civile, promosso da un magistrato per il risarcimento del danno arrecatogli dall'asserito contenuto ingiurioso e diffamatorio delle dichiarazioni rese dal deputato nel corso di una trasmissione televisiva, è infondata l'eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dalla Camera resistente per asserita carenza degli elementi sufficienti a definire la materia del conflitto. Nel ricorso vengono, infatti, individuati con sufficiente chiarezza i termini essenziali della controversia, ai limitati fini del giudizio di competenza della Corte.
Atti oggetto del giudizio
10/02/2005
n.
art.
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 68
co. 1
Altri parametri e norme interposte