Sentenza 194/2011 (ECLI:IT:COST:2011:194)
Massima numero 35710
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
Presidente MADDALENA - Redattore GROSSI
Udienza Pubblica del
20/06/2011; Decisione del
20/06/2011
Deposito del 24/06/2011; Pubblicazione in G. U. 29/06/2011
Titolo
Parlamento - Immunità parlamentari - Procedimento civile per il risarcimento del danno promosso da un magistrato nei confronti di un deputato in relazione a talune dichiarazioni rese nel corso di una trasmissione televisiva - Deliberazione di insindacabilità della Camera dei deputati - Conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sollevato dalla Corte di cassazione, terza sezione civile - Omessa deduzione, a sostegno del nesso funzionale ravvisato nella suddetta deliberazione, di alcun atto parlamentare riferibile personalmente all'attività svolta dal deputato - Impossibilità di utilizzare, come copertura ai fini dell'insindacabilità, atti che si riferiscono ad altri parlamentari - Non spettanza alla Camera dei deputati del potere esercitato.
Parlamento - Immunità parlamentari - Procedimento civile per il risarcimento del danno promosso da un magistrato nei confronti di un deputato in relazione a talune dichiarazioni rese nel corso di una trasmissione televisiva - Deliberazione di insindacabilità della Camera dei deputati - Conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sollevato dalla Corte di cassazione, terza sezione civile - Omessa deduzione, a sostegno del nesso funzionale ravvisato nella suddetta deliberazione, di alcun atto parlamentare riferibile personalmente all'attività svolta dal deputato - Impossibilità di utilizzare, come copertura ai fini dell'insindacabilità, atti che si riferiscono ad altri parlamentari - Non spettanza alla Camera dei deputati del potere esercitato.
Testo
Non spettava alla Camera dei Deputati affermare che le dichiarazioni rese da un proprio componente, per le quali è pendente un procedimento civile dinnanzi alla Corte di Cassazione, costituiscono opinioni espresse da un membro del parlamento nell'esercizio delle sue funzioni. Non solo non sono stati indicati atti parlamentari tipici, compiuti dallo stesso deputato, ai quali possano essere riferite le opinioni oggetto di conflitto, ma neppure rilevano atti provenienti da altri esponenti dello stesso gruppo parlamentare, per quanto evocati dalla Camera resistente: la verifica del nesso funzionale, infatti, deve essere effettuata con riferimento alla stessa persona, non potendosi configurare una sorta di insindacabilità di gruppo.
Non spettava alla Camera dei Deputati affermare che le dichiarazioni rese da un proprio componente, per le quali è pendente un procedimento civile dinnanzi alla Corte di Cassazione, costituiscono opinioni espresse da un membro del parlamento nell'esercizio delle sue funzioni. Non solo non sono stati indicati atti parlamentari tipici, compiuti dallo stesso deputato, ai quali possano essere riferite le opinioni oggetto di conflitto, ma neppure rilevano atti provenienti da altri esponenti dello stesso gruppo parlamentare, per quanto evocati dalla Camera resistente: la verifica del nesso funzionale, infatti, deve essere effettuata con riferimento alla stessa persona, non potendosi configurare una sorta di insindacabilità di gruppo.
Atti oggetto del giudizio
10/02/2005
n.
art.
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 68
co. 1
Altri parametri e norme interposte