Spese di giustizia - Procedimenti di opposizione a sanzioni amministrative - Assoggettamento al pagamento del contributo unificato - Denunciata violazione del principio di uguaglianza e del diritto di difesa - Censure riferite a norma di cui il rimettente non deve fare applicazione nel giudizio a quo - Difetto di rilevanza - Manifesta inammissibilità della questione.
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., dell'art. 10, comma 6-bis, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia. - Testo A), nella formulazione aggiunta dall'art 2, comma 212, lett. b), della legge 21 dicembre 2009, n. 191, secondo cui nei procedimenti di cui all'art. 23 della legge n. 689 del 1981 gli atti del processo sono soggetti solo al pagamento del contributo unificato; poiché, infatti, il giudice a quo riferisce che il contributo unificato è stato già versato spontaneamente da parte del ricorrente, l'asserito vulnus ai principi costituzionali invocati e, in particolare, a quello dell'uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge ed a quello dell'effettività della tutela giurisdizionale sarebbe, in ipotesi, determinato da una norma di cui il rimettente non deve fare applicazione nel giudizio in corso. (Nella specie, si trattava di opposizione ad ordinanza ingiunzione per violazione del codice della strada).
Nello stesso senso v., di recente, l'ordinanza n. 143 del 2011.