Costituzione ed intervento nel giudizio incidentale - Intervento di soggetto che é privo della qualità di parte processuale nel giudizio a quo e non é titolare di un interesse qualificato, inerente in modo diretto e immediato al rapporto sostanziale dedotto in giudizio - Inammissibilità.
Nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale sono legittimati ad intervenire, oltre al Presidente del Consiglio dei ministri e, nel caso di legge regionale, al Presidente della Giunta regionale, le sole parti del giudizio principale, mentre l'intervento di soggetti estranei a questo è ammissibile soltanto per i terzi titolari di un interesse qualificato, inerente in modo diretto e immediato al rapporto sostanziale dedotto in giudizio e non semplicemente regolato, al pari di ogni altro, dalla norma o dalle norme oggetto di censura. Ne consegue che è inammissibile l'intervento la cui legittimazione deriverebbe, secondo la stessa prospettazione della parte, esclusivamente dal fatto che l'interveniente è creditore, per vari titoli, di una delle parti del giudizio nell'ambito del quale è stata sollevata la questione di legittimità costituzionale.
Orientamento consolidato. V., di recente, tra le altre, la sentenza n. 118 del 2011.