Sentenza 199/2011 (ECLI:IT:COST:2011:199)
Massima numero 35715
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente MADDALENA  - Redattore GROSSI
Udienza Pubblica del  22/06/2011;  Decisione del  22/06/2011
Deposito del 06/07/2011; Pubblicazione in G. U. 13/07/2011
Massime associate alla pronuncia:  35716


Titolo
Costituzione ed intervento nel giudizio incidentale - Intervento di soggetto che é privo della qualità di parte processuale nel giudizio a quo e non é titolare di un interesse qualificato, inerente in modo diretto e immediato al rapporto sostanziale dedotto in giudizio - Inammissibilità.

Testo

Nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale sono legittimati ad intervenire, oltre al Presidente del Consiglio dei ministri e, nel caso di legge regionale, al Presidente della Giunta regionale, le sole parti del giudizio principale, mentre l'intervento di soggetti estranei a questo è ammissibile soltanto per i terzi titolari di un interesse qualificato, inerente in modo diretto e immediato al rapporto sostanziale dedotto in giudizio e non semplicemente regolato, al pari di ogni altro, dalla norma o dalle norme oggetto di censura. Ne consegue che è inammissibile l'intervento la cui legittimazione deriverebbe, secondo la stessa prospettazione della parte, esclusivamente dal fatto che l'interveniente è creditore, per vari titoli, di una delle parti del giudizio nell'ambito del quale è stata sollevata la questione di legittimità costituzionale.

Orientamento consolidato. V., di recente, tra le altre, la sentenza n. 118 del 2011.



Atti oggetto del giudizio

decreto-legge  03/10/2006  n. 262  art. 18  co. 1

legge  24/11/2006  n. 286  art. 2  co. 104

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 77  co. 2

Altri parametri e norme interposte