Sentenza 199/2011 (ECLI:IT:COST:2011:199)
Massima numero 35716
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente MADDALENA  - Redattore GROSSI
Udienza Pubblica del  22/06/2011;  Decisione del  22/06/2011
Deposito del 06/07/2011; Pubblicazione in G. U. 13/07/2011
Massime associate alla pronuncia:  35715


Titolo
Teatri - «Fondazione lirico-sinfonica Petruzzelli e Teatri di Bari» - Prevista abrogazione della disposizione secondo cui la Fondazione acquisisce, previo accordo con gli enti pubblici territoriali interessati, i diritti d'uso esclusivo sul Teatro Petruzzelli di Bari, in conformità al Protocollo d'intesa sottoscritto a Roma il 21 novembre 2002 tra la Regione Puglia, la provincia ed il comune di Bari e le parti private - Denunciata carenza dei requisiti di straordinaria necessità ed urgenza prescritti per la decretazione d'urgenza - Inadeguata descrizione della fattispecie e dei motivi fondanti la pregiudizialità del dubbio di costituzionalità - Contraddittorietà dello sviluppo argomentativo posto a base dell'ordinanza di rimessione - Difetto di motivazione in ordine alla rilevanza del petitum , alla vigenza del quadro normativo coinvolto nella questione ed al parametro evocato - Inammissibilità.

Testo

E' inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 18, comma 1, lettera b), del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262 (Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria), nonché dell'art. 2, comma 104, lettera b), della relativa legge di conversione 24 novembre 2006, n. 286 - i quali dispongono, con un identico testo, l'abrogazione dell'art. 1, comma 6, della legge 11 novembre 2003, n. 310, secondo cui «La Fondazione di cui al comma 1 acquisisce, previo accordo con gli enti pubblici territoriali interessati, i diritti d'uso esclusivo sul Teatro Petruzzelli di Bari, in conformità al Protocollo d'intesa, sottoscritto a Roma il 21 novembre 2002, tra la regione Puglia, la provincia ed il comune di Bari e le parti private» - sollevata in riferimento all'art. 77, secondo comma, della Costituzione. Il giudice a quo, infatti, pur ricordando che la medesima vicenda è stata al centro della pronuncia n. 128 del 2008 di questa Corte, non ha adeguatamente riferito le circostanze relative al giudizio in corso, omettendo di evidenziare nel dettaglio i termini di continuità, processuale e sostanziale, tra le vicende oggetto della precedente sentenza e quelle ora in esame; oltre a ciò, l'ordinanza di rimessione è intrinsecamente contraddittoria ed omette di svolgere qualsiasi specifico rilievo anche a proposito della vigenza del quadro normativo coinvolto nella questione proposta, nonché del raccordo con il parametro evocato, non potendo al riguardo considerarsi sufficiente il semplice richiamo a quanto in proposito osservato nella richiamata sentenza n. 128 del 2008.

Il precedente specifico relativo alla medesima vicenda processuale è la citata sentenza n. 128 del 2008, nella quale si affronta il problema dell'espropriazione disposta con provvedimento legislativo (decreto-legge, poi convertito), nell'assenza dei presupposti straordinari di necessità ed urgenza della decretazione da parte del Governo. Su questo argomento v. la sentenza n. 171 del 2007.



Atti oggetto del giudizio

decreto-legge  03/10/2006  n. 262  art. 18  co. 1

legge  24/11/2006  n. 286  art. 2  co. 104

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 77  co. 2

Altri parametri e norme interposte