Teatri - «Fondazione lirico-sinfonica Petruzzelli e Teatri di Bari» - Prevista abrogazione della disposizione secondo cui la Fondazione acquisisce, previo accordo con gli enti pubblici territoriali interessati, i diritti d'uso esclusivo sul Teatro Petruzzelli di Bari, in conformità al Protocollo d'intesa sottoscritto a Roma il 21 novembre 2002 tra la Regione Puglia, la provincia ed il comune di Bari e le parti private - Denunciata carenza dei requisiti di straordinaria necessità ed urgenza prescritti per la decretazione d'urgenza - Inadeguata descrizione della fattispecie e dei motivi fondanti la pregiudizialità del dubbio di costituzionalità - Contraddittorietà dello sviluppo argomentativo posto a base dell'ordinanza di rimessione - Difetto di motivazione in ordine alla rilevanza del petitum , alla vigenza del quadro normativo coinvolto nella questione ed al parametro evocato - Inammissibilità.
E' inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 18, comma 1, lettera b), del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262 (Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria), nonché dell'art. 2, comma 104, lettera b), della relativa legge di conversione 24 novembre 2006, n. 286 - i quali dispongono, con un identico testo, l'abrogazione dell'art. 1, comma 6, della legge 11 novembre 2003, n. 310, secondo cui «La Fondazione di cui al comma 1 acquisisce, previo accordo con gli enti pubblici territoriali interessati, i diritti d'uso esclusivo sul Teatro Petruzzelli di Bari, in conformità al Protocollo d'intesa, sottoscritto a Roma il 21 novembre 2002, tra la regione Puglia, la provincia ed il comune di Bari e le parti private» - sollevata in riferimento all'art. 77, secondo comma, della Costituzione. Il giudice a quo, infatti, pur ricordando che la medesima vicenda è stata al centro della pronuncia n. 128 del 2008 di questa Corte, non ha adeguatamente riferito le circostanze relative al giudizio in corso, omettendo di evidenziare nel dettaglio i termini di continuità, processuale e sostanziale, tra le vicende oggetto della precedente sentenza e quelle ora in esame; oltre a ciò, l'ordinanza di rimessione è intrinsecamente contraddittoria ed omette di svolgere qualsiasi specifico rilievo anche a proposito della vigenza del quadro normativo coinvolto nella questione proposta, nonché del raccordo con il parametro evocato, non potendo al riguardo considerarsi sufficiente il semplice richiamo a quanto in proposito osservato nella richiamata sentenza n. 128 del 2008.
Il precedente specifico relativo alla medesima vicenda processuale è la citata sentenza n. 128 del 2008, nella quale si affronta il problema dell'espropriazione disposta con provvedimento legislativo (decreto-legge, poi convertito), nell'assenza dei presupposti straordinari di necessità ed urgenza della decretazione da parte del Governo. Su questo argomento v. la sentenza n. 171 del 2007.