Straniero - Ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato - Previsione come reato del fatto dello straniero che si trattiene nel territorio dello Stato in violazione delle disposizioni del testo unico dell'immigrazione - Violazione di numerosi principi e parametri costituzionali - Insufficiente descrizione delle fattispecie - Carente motivazione sulla rilevanza - Manifesta inammissibilità delle questioni.
Sono manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale, sollevate in relazione agli artt. 2, 3, 10, 13, 25, 27 e 97 della Costituzione, degli articoli: 10-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), aggiunto dall'art. 1, comma 16, lett. a), della legge 15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica; 16, comma 1, del medesimo decreto legislativo n. 286 del 1998, come modificato dall'art. 1, comma 16, lett. b) e comma 22, lett. o), della legge n. 94 del 2009; 62-bis del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 (Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell'art. 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468), aggiunto dall'art. 1, comma 17, lett. d), della legge n. 94 del 2009. Infatti, i giudici rimettenti si limitano a riportare, nell'epigrafe delle loro ordinanze, il capo di imputazione attraverso una generica parafrasi del testo della norma incriminatrice, affermando la rilevanza delle questioni in termini puramente assiomatici, cosicché tutte le ordinanze di rimessione omettono di fornire adeguate indicazioni sulle vicende oggetto dei relativi giudizi e sulla loro effettiva riconducibilità al paradigma punitivo considerato, atte a permettere la verifica dell'asserita rilevanza delle questioni, sia nel loro complesso che in rapporto alle singole censure prospettate.
Per identiche questioni, sollevate dagli stessi giudici rimettenti con provvedimenti di identico tenore, dichiarate manifestamente inammissibili, per le parti relative, v. le richiamate ordinanze n. 13 del 2011 e n. 144 del 2011.