Ordinanza 202/2011 (ECLI:IT:COST:2011:202)
Massima numero 35719
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente MADDALENA - Redattore FINOCCHIARO
Udienza Pubblica del
22/06/2011; Decisione del
22/06/2011
Deposito del 06/07/2011; Pubblicazione in G. U. 13/07/2011
Massime associate alla pronuncia:
35720
Titolo
Procedimento civile - Esecuzione forzata - Intervento dei creditori - Omesso riconoscimento della possibilità di intervenire nell'esecuzione, in assenza di titolo esecutivo, sequestro o pegno, a soggetti diversi dagli imprenditori - Tardiva costituzione dei creditori dipendenti del Comune di Pozzuoli - Inammissibilità.
Procedimento civile - Esecuzione forzata - Intervento dei creditori - Omesso riconoscimento della possibilità di intervenire nell'esecuzione, in assenza di titolo esecutivo, sequestro o pegno, a soggetti diversi dagli imprenditori - Tardiva costituzione dei creditori dipendenti del Comune di Pozzuoli - Inammissibilità.
Testo
Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 499, primo comma, cod. proc. civ. - sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 Cost., nella parte in cui non riconosce la possibilità di intervenire nella esecuzione, in assenza di titolo esecutivo o sequestro o pegno, a soggetti diversi dagli imprenditori - va dichiarato inammissibile, in quanto tardivo, l'atto di costituzione dei creditori dipendenti del Comune di Pozzuoli.
In senso conforme v., di recente, le sentenze n. 288 e n. 303 del 2010.
Atti oggetto del giudizio
codice di procedura civile
n.
art. 499
co. 1
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
Costituzione
art. 111
Altri parametri e norme interposte
norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (7/10/2008)
n.
art. 3