Ordinanza 202/2011 (ECLI:IT:COST:2011:202)
Massima numero 35719
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente MADDALENA  - Redattore FINOCCHIARO
Udienza Pubblica del  22/06/2011;  Decisione del  22/06/2011
Deposito del 06/07/2011; Pubblicazione in G. U. 13/07/2011
Massime associate alla pronuncia:  35720


Titolo
Procedimento civile - Esecuzione forzata - Intervento dei creditori - Omesso riconoscimento della possibilità di intervenire nell'esecuzione, in assenza di titolo esecutivo, sequestro o pegno, a soggetti diversi dagli imprenditori - Tardiva costituzione dei creditori dipendenti del Comune di Pozzuoli - Inammissibilità.

Testo

Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 499, primo comma, cod. proc. civ. - sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 Cost., nella parte in cui non riconosce la possibilità di intervenire nella esecuzione, in assenza di titolo esecutivo o sequestro o pegno, a soggetti diversi dagli imprenditori - va dichiarato inammissibile, in quanto tardivo, l'atto di costituzione dei creditori dipendenti del Comune di Pozzuoli.

In senso conforme v., di recente, le sentenze n. 288 e n. 303 del 2010.



Atti oggetto del giudizio

codice di procedura civile    n.   art. 499  co. 1

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 24

Costituzione  art. 111

Altri parametri e norme interposte

norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (7/10/2008)    n.   art. 3