Procedimento civile - Esecuzione forzata - Intervento dei creditori - Omesso riconoscimento della possibilità di intervenire nell'esecuzione, in assenza di titolo esecutivo, sequestro o pegno, a soggetti diversi dagli imprenditori - Denunciata violazione dei principi di uguaglianza, di ragionevolezza e del giusto e celere processo, nonché asserita lesione del diritto di difesa - Incompiutezza della motivazione sulla rilevanza - Manifesta inammissibilità della questione.
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 499, primo comma, cod. proc. civ., sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 Cost., nella parte in cui non riconosce la possibilità di intervenire nella esecuzione, in assenza di titolo esecutivo o sequestro o pegno, a soggetti diversi dagli imprenditori. Nell'ordinanza di rimessione, infatti, il giudice a quo - oltre a non dare conto del fatto che i creditori intervenuti, nella specie, avevano ottenuto un decreto ingiuntivo - non richiama né i commi successivi del medesimo art. 499 - i quali disciplinano il procedimento con riferimento alla possibilità di riconoscimento o disconoscimento dei crediti per i quali hanno avuto luogo interventi senza titolo esecutivo - né l'art. 510 cod. proc. civ. il quale, nel regolare la fase della distribuzione della somma ricavata dalla procedura esecutiva, dispone, ai commi secondo e terzo, l'accantonamento delle somme che spetterebbero ai creditori intervenuti privi di titolo esecutivo, i cui crediti non siano stati in tutto o in parte riconosciuti dal debitore; tali lacune rendono incompleta la motivazione sulla rilevanza della questione.
Sulla manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale priva di adeguata motivazione sulla rilevanza v., tra le più recenti, le ordinanze n. 126, n. 171 e n. 177 del 2011.