Ordinanza 203/2011 (ECLI:IT:COST:2011:203)
Massima numero 35721
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente MADDALENA  - Redattore GALLO F.
Udienza Pubblica del  22/06/2011;  Decisione del  22/06/2011
Deposito del 06/07/2011; Pubblicazione in G. U. 13/07/2011
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Imposte e tasse - Agevolazioni fiscali - Agevolazione tariffaria per l'acquisto della "prima casa" - Condizioni per l'applicazione - Dichiarazione dell'acquirente di non essere titolare di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su altra casa di abitazione nel territorio dello stesso comune in cui è sito l'immobile acquistato - Asserita irragionevole discriminazione rispetto agli acquirenti che siano titolari di identici diritti su immobili abitativi siti in comuni diversi, con violazione dei principi di razionalità e non contraddizione - Difetto assoluto di motivazione sulla non manifesta infondatezza e insufficiente motivazione sulla rilevanza - Manifesta inammissibilità della questione.

Testo
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale della lettera b) del numero 1) della nota II-bis dell'art. 1 della Parte Prima della Tariffa allegata al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, quale richiamata dal primo periodo del numero 21) della Parte II della Tabella A allegata al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, stante, in relazione all'evocato art. 53 Cost., il difetto assoluto di motivazione sulla non manifesta infondatezza, e, in riferimento all'art. 3 della Costituzione ed ai princípi di ragionevolezza, razionalità e non contraddizione, l'incompleta descrizione della fattispecie oggetto del giudizio principale con conseguente insufficiente motivazione sulla rilevanza.

Atti oggetto del giudizio

decreto del Presidente della Repubblica  26/04/1986  n. 131  art.   co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 53

Altri parametri e norme interposte