Ordinanza 203/2011 (ECLI:IT:COST:2011:203)
Massima numero 35721
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente MADDALENA - Redattore GALLO F.
Udienza Pubblica del
22/06/2011; Decisione del
22/06/2011
Deposito del 06/07/2011; Pubblicazione in G. U. 13/07/2011
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Imposte e tasse - Agevolazioni fiscali - Agevolazione tariffaria per l'acquisto della "prima casa" - Condizioni per l'applicazione - Dichiarazione dell'acquirente di non essere titolare di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su altra casa di abitazione nel territorio dello stesso comune in cui è sito l'immobile acquistato - Asserita irragionevole discriminazione rispetto agli acquirenti che siano titolari di identici diritti su immobili abitativi siti in comuni diversi, con violazione dei principi di razionalità e non contraddizione - Difetto assoluto di motivazione sulla non manifesta infondatezza e insufficiente motivazione sulla rilevanza - Manifesta inammissibilità della questione.
Imposte e tasse - Agevolazioni fiscali - Agevolazione tariffaria per l'acquisto della "prima casa" - Condizioni per l'applicazione - Dichiarazione dell'acquirente di non essere titolare di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su altra casa di abitazione nel territorio dello stesso comune in cui è sito l'immobile acquistato - Asserita irragionevole discriminazione rispetto agli acquirenti che siano titolari di identici diritti su immobili abitativi siti in comuni diversi, con violazione dei principi di razionalità e non contraddizione - Difetto assoluto di motivazione sulla non manifesta infondatezza e insufficiente motivazione sulla rilevanza - Manifesta inammissibilità della questione.
Testo
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale della lettera b) del numero 1) della nota II-bis dell'art. 1 della Parte Prima della Tariffa allegata al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, quale richiamata dal primo periodo del numero 21) della Parte II della Tabella A allegata al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, stante, in relazione all'evocato art. 53 Cost., il difetto assoluto di motivazione sulla non manifesta infondatezza, e, in riferimento all'art. 3 della Costituzione ed ai princípi di ragionevolezza, razionalità e non contraddizione, l'incompleta descrizione della fattispecie oggetto del giudizio principale con conseguente insufficiente motivazione sulla rilevanza.
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale della lettera b) del numero 1) della nota II-bis dell'art. 1 della Parte Prima della Tariffa allegata al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, quale richiamata dal primo periodo del numero 21) della Parte II della Tabella A allegata al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, stante, in relazione all'evocato art. 53 Cost., il difetto assoluto di motivazione sulla non manifesta infondatezza, e, in riferimento all'art. 3 della Costituzione ed ai princípi di ragionevolezza, razionalità e non contraddizione, l'incompleta descrizione della fattispecie oggetto del giudizio principale con conseguente insufficiente motivazione sulla rilevanza.
Atti oggetto del giudizio
decreto del Presidente della Repubblica
26/04/1986
n. 131
art.
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 53
Altri parametri e norme interposte