Energia - Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e competitività economica - Proroga delle concessioni di grande derivazione d'acqua per uso idroelettrico - Applicabilità della disciplina statale fino all'adozione di diverse disposizioni legislative regionali - Ricorso delle Regioni Liguria ed Emilia-Romagna - Eccepita tardività delle impugnazioni proposte - Reiezione.
Nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 15, commi 6-ter, lett. b) e d), e 6-quater, del d.l. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, censurato dalle Regioni Liguria ed Emilia-Romagna, in riferimento agli artt. 117, terzo comma, e 118 Cost., in quanto prevede, con norme applicabili fino all'adozione di diverse disposizioni legislative regionali, la proroga delle concessioni di grande derivazione d'acqua per uso idroelettrico, va disattesa l'eccezione sollevata dal Presidente del Consiglio dei ministri in ordine alla tardività delle impugnazioni, siccome proposte solo dopo l'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge nei confronti di disposizioni non modificate da quest'ultima. Infatti, per costante giurisprudenza costituzionale, é tempestiva l'impugnazione dei decreti-legge successivamente alla loro conversione in legge, la quale rende permanente e definitiva la normativa solo provvisoriamente da questi dettata.
Sull'ammissibilità di questioni aventi ad oggetto disposizioni di un decreto-legge, proposte solo successivamente alla conversione in legge, v., ex multis, la citata sentenza n. 383/2005.