Energia - Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e competitività economica - Proroga delle concessioni di grande derivazione d'acqua per uso idroelettrico - Previsione, da parte del legislatore statale, di norme di dettaglio lesive della competenza legislativa concorrente delle Regioni in materia di produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia - Incoerenza rispetto ai principi generali di temporaneità delle concessioni e di apertura alla concorrenza - Illegittimità costituzionale - Assorbimento dell'ulteriore censura.
E' costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost., l'art. 15, comma 6-ter, lett. b) e d), del d.l. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, in quanto, prevedendo, con un precetto specifico e puntuale, la proroga automatica delle concessioni di grande derivazione d'acqua per uso idroelettrico, pone norme di dettaglio nella materia «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia», attribuita alla competenza legislativa concorrente. Inoltre, le censurate disposizioni sono incoerenti rispetto ai principi generali, stabiliti dalla legislazione statale, della temporaneità delle concessioni e dell'apertura alla concorrenza e contrastano con i principi comunitari in materia poiché, seppure per un periodo temporalmente limitato, impediscono l'accesso di altri potenziali operatori economici al mercato, ponendo barriere all'ingresso tali da alterare la concorrenza tra imprenditori. (E' assorbita l'ulteriore censura di violazione dell'art. 118 Cost. prospettata dalla Regione Liguria).
Per la declaratoria di illegittimità costituzionale di disposizioni analoghe, per ambito materiale e carattere dettagliato, all'impugnato art. 15, comma 6-ter, lett. b) e d), del d.l. n. 78 del 2010, v. la citata sentenza n. 1/2008.
Per la declaratoria di illegittimità costituzionale di disposizioni regionali contrastanti con i vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario in tema di libertà di stabilimento e di tutela della concorrenza, v. le citate sentenze n. 340/2010, n. 233/2010 e n. 180/2010.