Energia - Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e competitività economica - Applicabilità delle norme concernenti la proroga delle concessioni di grande derivazione d'acqua per uso idroelettrico fino all'adozione di diverse disposizioni legislative regionali - Previsione, da parte del legislatore statale, di norme di dettaglio lesive della competenza legislativa concorrente delle Regioni in materia di produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia - Incoerenza rispetto ai principi generali di temporaneità delle concessioni e di apertura alla concorrenza - Insussistenza dell'addotto presupposto giustificativo dell'emanazione delle censurate disposizioni - Illegittimità costituzionale in parte qua - Assorbimento dell'ulteriore censura.
E' costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost., l'art. 15, comma 6-quater, del d.l. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nella parte in cui prevede che le disposizioni del comma 6-ter, lett. b) e d), concernenti la proroga delle concessioni di grande derivazione d'acqua per uso idroelettrico, si applicano fino all'adozione di diverse disposizioni legislative da parte delle Regioni, per quanto di loro competenza. Tali disposizioni di proroga si configurano, infatti, quali norme di dettaglio ascrivibili alla materia «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia», attribuita alla competenza legislativa concorrente, e sono incoerenti rispetto ai principi generali, stabiliti dalla legislazione statale, della temporaneità delle concessioni e dell'apertura alla concorrenza, contrastando con i principi comunitari di riferimento. Né conduce a differenti conclusioni la previsione, nell'impugnato comma 6-quater, della cosiddetta clausola di cedevolezza delle norme statali, considerato che il presupposto addotto dalla Presidenza del Consiglio dei ministri a giustificazione dell'emanazione di dette norme (vale a dire l'esigenza di colmare, per il tempo necessario all'emanazione della disciplina regionale, un vuoto legislativo nell'applicazione di fondamentali principi statali) in concreto non sussiste. In particolare, la finalità di assicurare il graduale espletamento delle procedure di evidenza pubblica imposte dal diritto comunitario per evitare uno iato temporale nell'erogazione del servizio è perseguita dal comma 6-ter, lett. e), che permette al concessionario uscente di proseguire la gestione fino al subentro dell'aggiudicatario della gara, se alla data di scadenza della concessione non sia ancora concluso il procedimento per l'individuazione del nuovo gestore. Quanto all'ulteriore finalità di garantire ai concessionari il recupero degli investimenti effettuati, viene in rilievo l'esigenza di evitare di esporre lo Stato a richieste di indennizzi da parte dei concessionari medesimi, in armonia con il contenimento della spesa pubblica perseguito dalla complessiva manovra economica. Questo intento del contenimento della spesa emerge anche con maggiore evidenza dal comma 6-quinques, il quale prevede che le somme versate dai concessionari, antecedentemente alla sentenza costituzionale n. 1 del 2008, siano definitivamente trattenute dai Comuni e dallo Stato. (E' assorbita l'ulteriore censura di violazione dell'art. 118 Cost. prospettata dalla Regione Liguria).
Per la declaratoria di illegittimità costituzionale di disposizioni analoghe, per ambito materiale e carattere dettagliato, all'impugnato art. 15, comma 6-ter, lett. b) e d), del d.l. n. 78 del 2010, v. la citata sentenza n. 1/2008.
Per la declaratoria di illegittimità costituzionale di disposizioni regionali contrastanti con i vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario in tema di libertà di stabilimento e di tutela della concorrenza, v. le citate sentenze n. 340/2010, n. 233/2010 e n. 180/2010.