Sentenza 205/2011 (ECLI:IT:COST:2011:205)
Massima numero 35727
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente QUARANTA  - Redattore FRIGO
Udienza Pubblica del  04/07/2011;  Decisione del  04/07/2011
Deposito del 13/07/2011; Pubblicazione in G. U. 20/07/2011
Massime associate alla pronuncia:  35723  35724  35725  35726


Titolo
Energia - Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e competitività economica - Applicabilità delle norme concernenti la proroga delle concessioni di grande derivazione d'acqua per uso idroelettrico fino all'adozione di diverse disposizioni legislative regionali - Ricorso della Regione Emilia-Romagna - Denunciata violazione della competenza legislativa concorrente della Regione - Carenza di interesse - Inammissibilità della questione.

Testo

E' inammissibile, per carenza di interesse, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 15, comma 6-quater, del d.l. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, impugnato dalla Regione Emilia-Romagna, in riferimento all'art. 117, terzo comma, Cost., in quanto prevede che le disposizioni concernenti la proroga delle concessioni di grande derivazione d'acqua per uso idroelettrico si applicano fino all'adozione di diverse disposizioni legislative da parte delle Regioni, per quanto di loro competenza. Premesso che la Regione ha impugnato unicamente il comma 6-quater contenente la cosiddetta clausola di cedevolezza, la caducatoria solo di detta disposizione e non anche di quelle asseritamente lesive del riparto delle competenze potrebbe rendere quest'ultime operanti anche nel caso della sopravvenienza di una normativa regionale. Né potrebbe essere accolta la prospettiva, indicata dalla ricorrente, per la quale l'impugnativa esplicitamente deliberata dalla Giunta regionale solo con riguardo al comma 6-quater dovrebbe intendersi come implicitamente riferita anche alle disposizioni da esso richiamate, avuto riguardo alla necessaria corrispondenza tra la deliberazione con cui l'ente si determina all'impugnazione ed il contenuto del ricorso, attesa la natura politica dell'atto di impugnazione.

Per il consolidato orientamento della Corte che considera inammissibili le questioni sollevate su disposizioni non espressamente indicate nella delibera della Giunta, v., da ultimo, la citata sentenza n. 278/2010.



Atti oggetto del giudizio

decreto-legge  31/05/2010  n. 78  art. 15  co. 6

legge  30/07/2010  n. 122  art.   co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 3

Altri parametri e norme interposte