Sentenza 206/2011 (ECLI:IT:COST:2011:206)
Massima numero 35728
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente MADDALENA  - Redattore LATTANZI
Udienza Pubblica del  04/07/2011;  Decisione del  04/07/2011
Deposito del 13/07/2011; Pubblicazione in G. U. 20/07/2011
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Processo penale - Procedimento davanti al giudice di pace - Modifica del capo di imputazione nel corso del dibattimento - Facoltà per l'imputato di chiedere l'estinzione del reato conseguente a condotte riparatorie, anche quando la nuova contestazione concerna un fatto già risultante dagli atti di indagine al momento dell'esercizio dell'azione penale ovvero quando l'imputato abbia tempestivamente e ritualmente proposto la definizione anticipata del procedimento in ordine alle originarie imputazioni - Mancata previsione - Denunciata violazione dei principi di ragionevolezza, di uguaglianza e del giusto processo, nonché asserita lesione del diritto di difesa - Carente descrizione della fattispecie concreta - Formulazione indeterminata e oscura della questione - Inammissibilità.

Testo

E' inammissibile la questione di legittimità costituzionale, sollevata in relazione agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, del «combinato disposto» dell'art. 516 del codice di procedura penale e dell'art. 35 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 (Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468), nella parte in cui non prevedono «che, in caso di modifica del capo di imputazione nel corso del dibattimento, anche quando la nuova contestazione concerna un fatto che già risultava dagli atti di indagine al momento dell'esercizio dell'azione penale ovvero quando l'imputato abbia tempestivamente e ritualmente proposto la definizione anticipata del procedimento in ordine alle originarie imputazioni, l'imputato possa usufruire di quello che può essere considerato un vero e proprio rito alternativo, in quanto l'art. 35 del decreto legislativo n. 274 del 2000 non consente l'ammissione al rito alternativo oltre l'udienza di comparizione». A prescindere dal rilievo che il giudice rimettente muove dall'idea che l'istituto introdotto dall'art. 35 del d. lgs. n. 274 del 2000 sia assimilabile ai procedimenti speciali previsti dal codice di procedura penale e sia qualificabile come «un vero e proprio rito alternativo» - laddove la definizione del procedimento disciplinata da tale norma non è un rito alternativo, attivabile con una richiesta dell'imputato, ma una fattispecie estintiva complessa, basata su una condotta riparatoria, antecedente, di regola, all'udienza di comparizione e giudicata idonea a soddisfare le esigenze di riprovazione del reato e quelle di prevenzione - , una prima ragione di inammissibilità della questione deriva dalla carente descrizione della fattispecie concreta da parte del rimettente. Questi, infatti, si limita a dare atto che la richiesta di definizione anticipata del procedimento a norma dell'art. 35 del d. lgs. n. 274 del 2000, inizialmente avanzata dall'imputato, era stata rigettata in quanto la somma corrisposta alla persona offesa era stata ritenuta «non adeguata, allo stato, a soddisfare le esigenze di riprovazione del reato», senza tuttavia precisare per quale ragione la somma era stata ritenuta inadeguata e, in particolare, se ciò era stato in qualche modo determinato dal contenuto dell'originaria imputazione, mentre il rimettente avrebbe dovuto chiarire se l'inidoneità della condotta riparatoria dell'imputato dipendeva da lacune o da inesattezze dell'imputazione originaria rispetto a quella modificata nel corso del dibattimento. Una seconda ragione di inammissibilità della questione deriva dal carattere indeterminato e oscuro della sua formulazione, in quanto il rimettente prospetta due censure (legate, nell'ordinanza di rimessione, ora con la disgiuntiva «ovvero», ora con la formula «e/o») senza interrogarsi sulle rationes dell'una e dell'altra, che appaiono diverse per presupposti: la prima, infatti, fa leva sul carattere "tardivo" della nuova contestazione, e prescinde dalla realizzazione, nel termine di legge, di una condotta riparatoria, mentre la seconda è incentrata sulla tempestività della condotta riparatoria, pur ritenuta inidonea a integrare la fattispecie estintiva del reato, e prescinde dal carattere "fisiologico" o meno della modifica dell'imputazione.



Atti oggetto del giudizio

codice di procedura penale    n.   art. 516  co. 

decreto legislativo  28/08/2000  n. 274  art. 35  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 24

Costituzione  art. 111

Altri parametri e norme interposte