Sentenza 207/2011 (ECLI:IT:COST:2011:207)
Massima numero 35730
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente QUARANTA - Redattore QUARANTA
Udienza Pubblica del
04/07/2011; Decisione del
04/07/2011
Deposito del 13/07/2011; Pubblicazione in G. U. 20/07/2011
Titolo
Bilancio e contabilità pubblica - Circolazione stradale - Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica - Pedaggi autostradali - Ricorso delle Regioni Toscana e Umbria - Eccepita inammissibilità per asserita necessità di considerare le disposizioni denunciate non già singolarmente bensì nel contesto della legge di manovra economica in cui esse sono inserite - Reiezione.
Bilancio e contabilità pubblica - Circolazione stradale - Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica - Pedaggi autostradali - Ricorso delle Regioni Toscana e Umbria - Eccepita inammissibilità per asserita necessità di considerare le disposizioni denunciate non già singolarmente bensì nel contesto della legge di manovra economica in cui esse sono inserite - Reiezione.
Testo
In relazione alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 del d.l. 31 maggio 2010, n. 78 (convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122), va rigettata l'eccezione di inammissibilità della questione per asserita necessità di considerare le disposizioni denunciate non già singolarmente bensì nel contesto della legge di manovra economica in cui esse sono inserite, in quanto, se è pur vero che, in linea generale, le disposizioni normative contenute nel decreto-legge e nella relativa legge di conversione perseguono la finalità di coordinare la finanza pubblica, non è men vero che ciascuna di esse ha una propria specificità, sicché deve essere esaminata distintamente dalle altre e per il suo peculiare contenuto normativo.
In relazione alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 del d.l. 31 maggio 2010, n. 78 (convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122), va rigettata l'eccezione di inammissibilità della questione per asserita necessità di considerare le disposizioni denunciate non già singolarmente bensì nel contesto della legge di manovra economica in cui esse sono inserite, in quanto, se è pur vero che, in linea generale, le disposizioni normative contenute nel decreto-legge e nella relativa legge di conversione perseguono la finalità di coordinare la finanza pubblica, non è men vero che ciascuna di esse ha una propria specificità, sicché deve essere esaminata distintamente dalle altre e per il suo peculiare contenuto normativo.
Atti oggetto del giudizio
decreto-legge
31/05/2010
n. 78
art. 1
co.
legge
30/07/2010
n. 122
art.
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 4
Costituzione
art. 119
Altri parametri e norme interposte