Sentenza 207/2011 (ECLI:IT:COST:2011:207)
Massima numero 35731
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente QUARANTA  - Redattore QUARANTA
Udienza Pubblica del  04/07/2011;  Decisione del  04/07/2011
Deposito del 13/07/2011; Pubblicazione in G. U. 20/07/2011
Massime associate alla pronuncia:  35729  35730  35732


Titolo
Bilancio e contabilità pubblica - Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica - Previsto definanziamento delle leggi di spesa totalmente non utilizzate negli ultimi tre anni - Ricorso della Regione Liguria - Eccepita inammissibilità per tardività dell'impugnazione in quanto sollevata solo dopo l'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge - Reiezione.

Testo

In relazione alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 del d.l. 31 maggio 2010, n. 78 (convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122), va rigettata l'eccezione di inammissibilità della questione per asserita tardività dell'impugnazione, in quanto sollevata solo dopo l'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge, in quanto deve riconoscersi la tempestività della impugnazione dei decreti-legge anche successivamente alla loro conversione, la quale ne stabilizza la presenza all'interno dell'ordinamento.

In senso analogo, v. citata sentenza n. 383/2005.

Atti oggetto del giudizio

decreto-legge  31/05/2010  n. 78  art. 1  co. 

legge  30/07/2010  n. 122  art.   co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 4

Costituzione  art. 119

Altri parametri e norme interposte