Sentenza 207/2011 (ECLI:IT:COST:2011:207)
Massima numero 35732
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente QUARANTA  - Redattore QUARANTA
Udienza Pubblica del  04/07/2011;  Decisione del  04/07/2011
Deposito del 13/07/2011; Pubblicazione in G. U. 20/07/2011
Massime associate alla pronuncia:  35729  35730  35731


Titolo
Bilancio e contabilità pubblica - Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica - Previsto definanziamento delle leggi di spesa totalmente non utilizzate negli ultimi tre anni, con previsione di vincolo di destinazione di dette disponibilità finanziarie - Ricorso della Regione Liguria - Lamentata incidenza sulla disposizione statale relativa allo stanziamento del bilancio di previsione per l'anno 2010, delle somme destinate al Fondo nazionale per la montagna - Ritenuta violazione delle competenze legislative regionali e dell'autonomia finanziaria nonché dei principi di leale collaborazione e del legittimo affidamento - Esclusione - Riconducibilità delle disposizioni impugnate alla materia "ordinamento contabile" di competenza esclusiva dello Stato - Non fondatezza della questione.

Testo

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 del d.l. 31 maggio 2010, n. 78 (convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122), trovando la disciplina denunciata - riguardante il definanziamento delle leggi di spesa totalmente non utilizzate negli ultimi tre anni, con previsione di vincolo di destinazione di dette disponibilità finanziarie - la sua fonte legittimatrice nella potestà legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera e), Cost., nella materia dell'ordinamento contabile. Assume particolare valore la circostanza che si verte in tema di stanziamenti previsti dallo Stato nel proprio bilancio, con destinazione ad una serie molto vasta di interventi, tra i quali vi è anche quello concernente il Fondo nazionale per la montagna e, dunque, anche le comunità montane; sicché, nello specifico, si tratta di risorse statali, non ancora utilizzate, che, sulla base di una rinnovata valutazione delle esigenze di finanza pubblica, ricevono nel bilancio dello Stato una nuova destinazione ritenuta più consona in rapporto al mutato quadro di politica economica, con specifico riferimento all'esigenza di attenuazione dell'onere per l'ammortamento del debito pubblico statale. Sotto altro aspetto, non può considerarsi costituzionalmente illegittima la norma legislativa statale che, incidendo su somme iscritte in fondi statali, provveda ad una diversa utilizzazione di risorse «non impegnate o programmate» in un periodo determinato, «disponendo la nuova programmazione di esse per il conseguimento degli obiettivi di rilevanza strategica nazionale»; obiettivi, nella fattispecie ora in esame, rappresentati dalla esigenza di ridurre il debito pubblico dello Stato. Pertanto, la disposizione impugnata non è lesiva dei parametri costituzionali, evocati dalla ricorrente, di cui agli artt. 117, quarto comma, e 119 Cost. Neppure viene in rilievo, nella specie, il principio di legittimo affidamento, al quale ha fatto riferimento la ricorrente, atteso che la disposizione impugnata ha inciso su stanziamenti statali di tre anni precedenti, per i quali non sono stati posti in essere né programmi, né atti di impegno.

In senso analogo, v. citata sentenza n. 16/2010.



Atti oggetto del giudizio

decreto-legge  31/05/2010  n. 78  art. 1  co. 

legge  30/07/2010  n. 122  art.   co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 4

Costituzione  art. 119

Altri parametri e norme interposte