Sentenza 208/2011 (ECLI:IT:COST:2011:208)
Massima numero 35734
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente QUARANTA - Redattore FRIGO
Udienza Pubblica del
04/07/2011; Decisione del
04/07/2011
Deposito del 13/07/2011; Pubblicazione in G. U. 20/07/2011
Titolo
Bilancio e contabilità pubblica - Circolazione stradale - Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica - Pedaggi autostradali - Ricorso delle Regioni Toscana e Umbria - Eccepita inammissibilità per tardività dell'impugnazione in quanto sollevata solo dopo l'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge - Reiezione.
Bilancio e contabilità pubblica - Circolazione stradale - Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica - Pedaggi autostradali - Ricorso delle Regioni Toscana e Umbria - Eccepita inammissibilità per tardività dell'impugnazione in quanto sollevata solo dopo l'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge - Reiezione.
Testo
In relazione alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 15, commi 1 e 2, del d.l. 31 maggio 2010, n. 78 (convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122), va rigettata l'eccezione di inammissibilità della questione per tardività delle impugnazioni in quanto proposte solo dopo l'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge, nei confronti di disposizioni non modificate da quest'ultima, in quanto va riconosciuta la tempestività della impugnazione dei decreti-legge successivamente alla loro conversione in legge, la quale rende permanente e definitiva la normativa solo provvisoriamente da questi dettata.
In senso analogo, v. citata sentenza n. 383/2005.
Atti oggetto del giudizio
decreto-legge
31/05/2010
n. 78
art. 15
co. 1
decreto-legge
31/05/2010
n. 78
art. 15
co. 2
legge
30/07/2010
n. 122
art.
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 3
Costituzione
art. 117
co. 6
Altri parametri e norme interposte