Sentenza 208/2011 (ECLI:IT:COST:2011:208)
Massima numero 35734
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente QUARANTA  - Redattore FRIGO
Udienza Pubblica del  04/07/2011;  Decisione del  04/07/2011
Deposito del 13/07/2011; Pubblicazione in G. U. 20/07/2011
Massime associate alla pronuncia:  35733  35735  35736  35737


Titolo
Bilancio e contabilità pubblica - Circolazione stradale - Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica - Pedaggi autostradali - Ricorso delle Regioni Toscana e Umbria - Eccepita inammissibilità per tardività dell'impugnazione in quanto sollevata solo dopo l'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge - Reiezione.

Testo

In relazione alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 15, commi 1 e 2, del d.l. 31 maggio 2010, n. 78 (convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122), va rigettata l'eccezione di inammissibilità della questione per tardività delle impugnazioni in quanto proposte solo dopo l'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge, nei confronti di disposizioni non modificate da quest'ultima, in quanto va riconosciuta la tempestività della impugnazione dei decreti-legge successivamente alla loro conversione in legge, la quale rende permanente e definitiva la normativa solo provvisoriamente da questi dettata.

In senso analogo, v. citata sentenza n. 383/2005.



Atti oggetto del giudizio

decreto-legge  31/05/2010  n. 78  art. 15  co. 1

decreto-legge  31/05/2010  n. 78  art. 15  co. 2

legge  30/07/2010  n. 122  art.   co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 3

Costituzione  art. 117  co. 6

Altri parametri e norme interposte